Importatore responsabile del pagamento differito dello spedizioniere (Cass. civ. Sez. V n. 6153 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’importatore che sia a conoscenza dell’ammissione del proprio spedizioniere e rappresentante doganale diretto al beneficio del pagamento differito dei diritti doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del TULD, risponde del comportamento fraudolento del rappresentante che abbia omesso l’ordinario versamento dei diritti nel termine previsto. Ne consegue che l’importatore è tenuto a versare nuovamente i diritti doganali, nella specie l’IVA all’importazione, richiesti dall’Amministrazione anche quando ne abbia già effettuato il pagamento per il tramite del rappresentante, qualora detto pagamento sia stato legittimamente imputato, in ragione del peculiare meccanismo del conto di debito, a copertura totale o parziale di pregresse esposizioni dello spedizioniere. Non è configurabile la buona fede dell’importatore se l’errore non è indotto da un comportamento attivo dell’autorità doganale e se egli conosceva le modalità operative del rappresentante.
Il Fatto
Una società importatrice ha acquistato merce dall’estero avvalendosi di uno spedizioniere che ha agito anche come rappresentante doganale diretto. Questi ha reso la dichiarazione in dogana per conto dell’importatrice e ha versato, mediante assegni circolari, l’importo dovuto a titolo di IVA all’importazione. Lo spedizioniere, tuttavia, si era avvalso della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, con annotazione delle somme in un apposito conto di debito.
All’esito di un avviso di rettifica, l’Amministrazione doganale ha chiesto all’importatrice il pagamento del residuo debito d’imposta, avendo imputato il versamento effettuato dallo spedizioniere, quanto meno in parte, a pregresse esposizioni di quest’ultimo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, riconoscendo la responsabilità dell’importatrice. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della responsabilità dell’importatore per la condotta del rappresentante diretto. Poiché è l’importatore il dichiarante in dogana, egli non può che rispondere del comportamento del proprio rappresentante e deve assolvere l’obbligazione relativa al pagamento dell’IVA all’importazione nei limiti di quanto l’Amministrazione abbia ritenuto non assolto. Il pagamento è confluito nel conto dello spedizioniere, circostanza di cui l’importatrice era a conoscenza, e, in forza del meccanismo proprio di quel conto, non è stato imputato all’operazione doganale per la quale l’imposta doveva essere versata, ma alla pregressa esposizione dello spedizioniere.
La Corte esclude poi la configurabilità della buona fede. Richiama la giurisprudenza secondo cui lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore, richiesto dall’art. 220 del codice doganale comunitario ai fini dell’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo se riconducibile a una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra cui l’errore incolpevole, che deve però essere imputabile a un comportamento attivo dell’autorità doganale (Cass. n. 18187 del 26/06/2023). Nel caso di specie l’importatrice conosceva le modalità operative dello spedizioniere e non è configurabile alcun errore indotto dall’Amministrazione, non potendo integrare il richiesto comportamento attivo né l’incasso delle somme né la concessione del beneficio del pagamento differito, previsto dall’art. 90 del TULD.
Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ribadisce che la sua violazione rileva solo se abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa, direttamente dipendente dalla violazione e riverberatosi sui vizi del provvedimento finale (Cass. n. 2612 del 05/02/2020). Il principio vale anche per l’IVA all’importazione, che condivide con i dazi la disciplina dei meccanismi applicativi (Cass. n. 21659 del 29/07/2021). Nel caso concreto nessun pregiudizio risulta dedotto né provato.
Infine, la Corte rigetta il motivo sul difetto di motivazione: dall’atto impositivo emerge che la ripresa è stata fondata sulla differenza tra la fattura allegata alla dichiarazione doganale e quella in possesso dell’importatrice, motivazione idonea a fare comprendere le ragioni logico-giuridiche della pretesa, a nulla rilevando che la fattura contraffatta non sia stata prodotta in giudizio. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della relativa novità della questione.
Nota della Redazione
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