Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela degli avvisi IMU (Cass. civ. Sez. V n. 15257 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’annullamento in autotutela degli atti impositivi impugnati determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione dell’intero giudizio, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, per venir meno di ogni contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, divenuta inidonea a regolare il rapporto tra le parti. La conciliazione giudiziale disciplinata dall’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 è ammessa solo nel primo e nel secondo grado di giudizio e non opera davanti alla Corte di cassazione, ove sono esclusi gli accertamenti di fatto presupposti. Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non trova applicazione quando il giudizio di legittimità si definisca con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società concessionaria per la riscossione propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione di avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014, emessi per conto del Comune.
Nel corso del giudizio di legittimità, il Collegio ha dapprima rinviato la causa a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria per acquisire chiarimenti in ordine a un accordo conciliativo tra le parti, sottoposto ad approvazione dell’Amministrazione. La ricorrente ha poi depositato documentazione attestante l’annullamento in autotutela degli atti impositivi e l’integrale versamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione di norme sul valore imponibile degli immobili, lamentando l’applicazione della riduzione del 65% stabilita dalla delibera comunale in assenza dei piani attuativi. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, per omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello e per il deposito dell’atto di gravame in forma cartacea in luogo di quella telematica prescritta dall’art. 16-bis, comma 4, del d.lgs. n. 119/2018.
La Corte dà preliminarmente atto del deposito, in data 17 e 18 ottobre 2023, della nota difensiva con la documentazione relativa all’intervenuta conciliazione tra la contribuente, l’Ente e la concessionaria. Rileva che l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, sia nel testo originario sia in quello modificato dall’art. 1, comma 419, della legge n. 311 del 2004, prevede la conciliazione solo per il primo e il secondo grado, essendone esclusa l’operatività nel giudizio di cassazione per l’impossibilità di svolgervi accertamenti di fatto.
Ciò nonostante, l’annullamento in autotutela degli atti impugnati elide ogni contestazione sul diritto sostanziale dedotto e fa venir meno la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, secondo il principio già espresso da Cass. n. 19845 del 2019. La materia del contendere è dunque cessata, con effetto estintivo sull’intero giudizio, come statuito in Cass. n. 6068 del 2022, Cass. n. 9753 del 2017 e Cass. n. 19533 del 2011.
Per l’effetto, la sentenza impugnata va rimossa in quanto non più attuale e inidonea a regolare il rapporto tra le parti. La Corte dichiara pertanto la cassazione senza rinvio della decisione, con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. Quanto al contributo unificato, la Corte esclude il raddoppio, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone una integrale conferma della statuizione impugnata, il rigetto nel merito o la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, mentre la cessazione della materia del contendere accerta la rimozione della sentenza per effetto di un accordo tra le parti, come chiarito da Cass., Sez. U., n. 8980/2018.
Nota della Redazione
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