Sospensione per pregiudizialità e giudicato esterno nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19316 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità, salvo i casi in cui essa sia imposta da una specifica disposizione normativa, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere adottata in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.. La sospensione presuppone però che il rapporto di pregiudizialità sia concreto ed attuale: la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, giacché nessun giudice può sospendere il giudizio in attesa della definizione di altra causa non più in corso. Quando il giudizio presupposto risulti definito, il motivo che denunci la mancata sospensione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’efficacia riflessa del giudicato esterno opera nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non si estende alle conseguenze giuridiche né a periodi d’imposta diversi da quello scrutinato.
Il Fatto
La contribuente era attinta da una cartella di pagamento per interessi maturati su una sospensione dell’efficacia di un avviso di accertamento, poi confermato, relativo a una ripresa a tassazione su reddito da partecipazione in società di persone per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Davanti al giudice di prossimità la ricorrente aveva chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definitività dell’accertamento verso la società e aveva invocato l’effetto riflesso del giudicato esterno, essendo stati annullati, con sentenza della commissione tributaria provinciale, il processo verbale di constatazione e l’avviso di accertamento relativi all’anno 2009 della società. I gradi di merito erano sfavorevoli e la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e la mancata sospensione del giudizio sulla cartella in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale sull’avviso di accertamento verso la società.
Il motivo non è accolto. Richiamando Sezioni Unite n. 21763/2021, la Corte ribadisce che la sospensione per pregiudizialità tecnica non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato, ma resta facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ..
La ragione decisiva è però un’altra. La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità sia concreto ed attuale, cioè che la causa pregiudiziale sia ancora pendente. Diversamente la sospensione si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 26716/2019: quando si censuri la mancata sospensione, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti tale sino all’accoglimento del ricorso.
Nel caso concreto il giudizio presupposto risultava chiamato in trattazione nella medesima adunanza e deciso in pari data. Le ragioni di sospensione vengono dunque meno e il motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che la preclusione del giudicato opera nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non in relazione alle conseguenze giuridiche, richiamando Cass. n. 10456/2021, Cass. n. 11328/2022 e Cass. n. 6405/2025. Dalla sentenza invocata emergeva che la questione decisa era di diritto, attenendo alla possibilità che la società estinta subisse accertamenti fiscali, sì da non potersi ritenere coperta da giudicato con effetto estensivo a periodi d’imposta diversi. Il ricorso è infondato e la ricorrente è condannata alle spese.
Nota della Redazione
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