Differenze retributive e onere della prova nel part time (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15258 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che agisca per ottenere la indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni a esse destinati, poiché l’espletamento di attività in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale costituisce fatto costitutivo del diritto. Incombe invece sul datore di lavoro la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse posto in condizione di fruire delle ferie retribuite. Analoghi principi valgono per festività e riposi non goduti. Nel giudizio di cassazione, la domanda di differenze retributive fondata su un titolo diverso da quella decisa non integra una mera riduzione del petitum originario, quando le due pretese poggiano su cause petendi differenti.
Il Fatto
Una lavoratrice, inquadrata nel V livello del c.c.n.l. Pubblici Esercizi con orario di 35 ore settimanali, ha convenuto in giudizio la società datrice per far accertare l’intercorso rapporto a tempo pieno in tre periodi compresi tra il 2014 e il 2017 e il diritto all’inquadramento nel IV livello, con condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione, ravvisando il difetto delle prove sull’orario superiore e sulle mansioni superiori.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. per errata attribuzione dell’onere probatorio. La società ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sostiene di avere proposto due distinte domande: una di riconoscimento dell’orario full time e del superiore inquadramento, con le conseguenti differenze; l’altra di pagamento delle differenze rivendicate in relazione alle prestazioni rese secondo le lettere di assunzione. La Corte d’Appello, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto riconoscere gli importi calcolati nei conteggi depositati oppure ammettere una c.t.u., non potendosi configurare una mutatio libelli.
La Corte respinge la censura sul piano della distribuzione dell’onere probatorio. Richiamando i principi già enunciati (Cass. n. 8521 del 2015; Cass. n. 26985 del 2009; Cass. n. 22751 del 2004), rileva che il lavoratore che chiede l’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare la prestazione nei giorni destinati al riposo, mentre il datore deve dimostrare il pagamento o la messa in condizione di fruire delle ferie (Cass. n. 21780 del 2022). Gli stessi principi valgono per festività e riposi non goduti (Cass. n. 5649 del 2004; Cass. n. 4223 del 1992).
Rispetto alla domanda di indennità per mancato godimento di riposi, festività e ferie, pertanto, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., poiché il difetto di prova è stato correttamente riferito alla lavoratrice.
Quanto alla pretesa riduzione della domanda in appello, la Corte osserva che, ove anche il motivo fosse qualificato come omessa pronuncia su un capo di domanda, non sarebbe rispettato l’art. 366 n. 4 c.p.c., avendo la ricorrente omesso di trascrivere, anche solo nelle parti essenziali, gli atti processuali necessari a comprovare la proposizione della domanda nei gradi di merito (Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022). Le due domande poggiano su cause petendi differenti, il che impedisce di qualificare la seconda come mera riduzione del petitum originario.
Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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