Cessazione della materia del contendere per annullamento sopravvenuto della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Un. n. 20056 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento, in sede di opposizione di terzo, della sentenza del Consiglio di Stato impugnata con ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione. Si tratta di un fatto sopravvenuto idoneo a far venire radicalmente meno l’oggetto stesso dell’impugnativa e, con esso, ogni ragione di contrasto e quindi ogni interesse all’ottenimento della pronuncia richiesta. Venuta meno la sentenza impugnata, il giudizio di legittimità non ha più ragione di essere definito nel merito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e integrale compensazione delle spese, giustificata dalla particolarità della vicenda processuale.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’annullamento, disposto con sentenza del Consiglio di Stato, degli atti di una procedura espropriativa avente ad oggetto un’area di proprietà della società ricorrente, destinata a discarica di rifiuti. Un successivo contenzioso si chiudeva con l’affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione di adottare l’atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, oltre al riconoscimento di un parziale risarcimento in favore della società.

Gli atti conseguenti di acquisizione e di pagamento dell’indennizzo venivano impugnati davanti al giudice amministrativo e, in riforma della decisione di primo grado, annullati in appello. In sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, respingeva il ricorso della società e accoglieva quello incidentale delle Amministrazioni, ordinando la restituzione delle somme già liquidate. La società proponeva quindi ricorso alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente lamentava, con il primo motivo, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione e l’invasione della sfera di potere riservata alla pubblica amministrazione, per avere il giudice amministrativo sancito l’obbligo di restituzione degli indennizzi già corrisposti in conseguenza dell’annullamento del decreto di acquisizione sanante. In particolare, la statuizione interferirebbe con la sfera dell’autorità competente ad adottare il nuovo atto, non retroattivo, di acquisizione, poiché l’art. 42-bis, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001 prevede che le somme già erogate siano detratte da quelle dovute.

Con il secondo motivo, in via subordinata, la società deduceva la violazione dei limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo posti dall’art. 53, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 e dall’art. 133, n. 2, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010, rientrando le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo nella giurisdizione del giudice ordinario. Richiamava, sul punto, la sentenza delle Sezioni Unite n. 20691/2021.

Nelle more del giudizio, la ricorrente rappresentava che la sentenza impugnata era stata annullata dal medesimo giudice amministrativo, con la sentenza n. 1173/2024, a seguito di opposizione di terzo proposta dalla Provincia di Salerno ai sensi dell’art. 108, comma 1, cod. proc. amm. Annullata la pronuncia, il giudice amministrativo aveva riesaminato la domanda di ottemperanza, accogliendola nei confronti dell’Unità tecnica amministrativa e disponendo la reintegra nel possesso, con salvezza degli ulteriori provvedimenti ex art. 42-bis.

Le Sezioni Unite rilevano che l’intervenuto annullamento della sentenza impugnata determina la consequenziale cessazione della materia del contendere. Si tratta, secondo il costante insegnamento della Corte, di un fatto sopravvenuto idoneo di per sé a far venire radicalmente meno l’oggetto stesso dell’impugnativa e, con esso, ogni ragione di contrasto e quindi ogni interesse all’ottenimento della pronuncia richiesta. La Corte richiama sul punto le proprie precedenti pronunce delle Sezioni Unite.

In considerazione della particolarità della vicenda processuale e dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione vengono interamente compensate tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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