Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 45 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti si configura quando l’amministrazione abbia provveduto alla riliquidazione richiesta dal ricorrente, con soddisfazione integrale della pretesa, e le parti concordino sull’estinzione del giudizio. La declaratoria di estinzione presuppone la verifica, sulla base della documentazione in atti, dell’avvenuto adeguamento della posizione pensionistica agli incrementi contrattuali invocati. Quanto alla ripartizione delle spese, il giudice può disporre la compensazione in ragione delle peculiarità della fattispecie di causa, anche in presenza di adesione dell’amministrazione alla richiesta del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione anticipata e già dipendente del Ministero dell’Istruzione, cessato dal servizio il 31 agosto 2017, ha adito la Corte dei conti lamentando che la liquidazione del trattamento pensionistico fosse stata effettuata senza tener conto degli scatti contrattuali previsti dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sopravvenuto il 19 aprile 2018. Ha quindi domandato la riliquidazione della pensione sulla base degli incrementi stipendiali di cui alla tabella A1 del CCNL 19.4.2018, con pagamento delle differenze arretrate maggiorate di interessi e rivalutazione.
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha affermato e documentato di aver provveduto alla riliquidazione in conformità alle richieste del ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In udienza il ricorrente ha aderito a tale istanza, confermata dall’Istituto, chiedendo tuttavia il riconoscimento delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha esaminato anzitutto la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, verificando la corrispondenza tra la pretesa avanzata con il ricorso e l’attività medio tempore posta in essere dall’amministrazione.
Il Collegio ha riscontrato che la documentazione in atti conferma l’intervenuta riliquidazione della pensione in favore del ricorrente e che le parti hanno concordemente concluso per l’estinzione del giudizio. La satisfazione integrale della pretesa, unita all’accordo processuale, integra quindi il presupposto per la declaratoria di estinzione.
La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto dell’avvenuta definizione della controversia sul piano sostanziale.
Sul regolamento delle spese, il giudice ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando le peculiarità della fattispecie di causa e il complessivo esito satisfattivo della vicenda, senza quindi addossarle alla parte soccombente in senso formale.
Nota della Redazione
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