Spese del fondo economale prive di urgenza ma utili all’ente: conto regolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 409 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il difetto dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità della spesa non impedisce, di per sé, l’approvazione del conto e il discarico degli agenti contabili quando la spesa sia analiticamente rendicontata, quadrata e utile all’ente. Il ricorso al fondo economale resta formalmente vincolato al requisito dell’urgenza, ma la sua violazione non genera automaticamente un danno erariale in assenza di ammanchi. La circostanza che due agenti si siano avvicendati nella medesima gestione non inficia la validità della rendicontazione unitaria, purché il grado di dettaglio delle annotazioni consenta l’imputazione dei singoli fatti di gestione a ciascuno di essi.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione VI, U.O. Genio Civile di Vicenza, riferita al fondo economale della Regione Veneto. Il conto impugnato è reso da due agenti contabili che si sono succeduti nella gestione del medesimo fondo: il primo fino al 30 giugno 2016, il secondo subentrato dal 1° luglio 2016 in virtù della riorganizzazione regionale.
Il deposito del conto avviene in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della medesima Sezione, che ne aveva imposto la ricompilazione. Il Magistrato istruttore, dopo aver rilevato la sostanziale regolarità della gestione, segnala al Collegio la presenza di spese continuative e programmabili, di regola non ammissibili nel fondo economale, e la mancata separazione delle rendicontazioni tra i due agenti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la composizione del conto, articolato in quattro prospetti: il conto di sintesi, il conto analitico della gestione, il conto di sintesi per tipologia di spesa e il conto analitico per tipologia. La rendicontazione fa riferimento a un ordine di accreditamento che ha aperto un credito di 151.975,00 euro in favore dell’agente.
I documenti risultano redatti secondo i modelli della DGR Veneto n. 2440 del 2002 e depositati unitamente ai provvedimenti di approvazione e parifica, alla relazione dell’organo di controllo interno e al provvedimento di approvazione definitiva, in conformità all’art. 139 c.g.c. Il conto espone anticipazioni per 86.107,50 euro e corrispondenti pagamenti; la quadratura è sostanziale e non risultano pagamenti in sospeso né operazioni per cassa eccedenti il limite di legge.
Sul primo profilo di irregolarità, la Corte rileva che i fatti di gestione sono stati posti in essere da due agenti succedutisi nell’esercizio, circostanza che avrebbe richiesto una rendicontazione autonoma per ciascuna gestione, anche ai fini dell’individuazione delle responsabilità. Tuttavia, il grado di specificità delle annotazioni del conto analitico — sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa — consente sia l’imputazione dei singoli fatti a chi li ha posti in essere, sia la verifica dell’ammissibilità delle tipologie di spesa sostenute.
Quanto al secondo profilo, relativo alle spese continuative e programmabili — pagamento di utenze, forniture in appalto, manutenzioni obbligatorie e canoni di noleggio — che difettano dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità, la Corte richiama il consolidato e unitario orientamento della propria giurisprudenza. Ritiene, però, che la prevalente utilità per l’ente che connota tali spese non sia ostativa all’approvazione del conto.
In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico. Non essendovi statuizione di condanna, non si provvede sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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