Danno da disservizio per mancato riversamento delle giocate del lotto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 228 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un punto di raccolta del gioco del lotto, quale agente contabile ai sensi dell’art. 178 reg. cont. St., è tenuto al riversamento dell’intero importo delle giocate, al netto delle vincite e dell’aggio. Il mancato riversamento integra non solo un danno patrimoniale da mancato incameramento dell’entrata, ma anche un autonomo danno da disservizio, per la frustrazione dell’attività di servizio pubblico affidato in concessione. Tale pregiudizio, estraneo al solo perimetro contrattuale e risarcibile davanti al giudice contabile, si quantifica equitativamente, ex art. 1226 c.c., nella misura dell’aggio dell’8% attribuito al raccoglitore quale corrispettivo della prestazione rimasta inevasa. In tema di imputabilità, opera l’art. 2046 c.c., che non esonera da responsabilità chi versi in stato di incapacità derivante da propria colpa.
Il Fatto
Il titolare di una ricevitoria del lotto viene condannato in primo grado dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, al pagamento di una somma per responsabilità contabile dolosa, derivante dal mancato riversamento all’erario delle giocate relative a due settimane contabili del dicembre 2020.
Il prevenuto propone appello principale, deducendo plurimi vizi processuali e sostanziali; il Procuratore regionale impugna incidentalmente la decisione nella parte in cui è stata rigettata la domanda risarcitoria per il danno da disservizio. La Procura Generale insta per il rigetto del gravame principale e per l’accoglimento di quello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina prioritariamente l’appello principale, ritenendolo infondato. Quanto alla dedotta difformità tra invito a dedurre e atto di citazione, il Collegio esclude che sussistano difformità sostanziali tali da vulnerare le garanzie difensive, trattandosi di mera specificazione di aspetti già emersi in sede preprocessuale.
Analogamente infondata è la censura sulla mancata sospensione del processo per presunta incapacità di stare in giudizio. La Corte distingue tra capacità processuale, che l’art. 14 c.g.c. non impone di accertare con sospensione, e capacità naturale al tempo dei fatti, che il giudice contabile può delibare incidenter tantum senza sospendere il giudizio. Nel merito, dagli atti non emerge uno stato di conclamata incapacità, non suffragato da alcuna valutazione diagnostica specialistica.
Quanto alla sentenza penale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, essa non esclude la materialità dei fatti, ma solo il reato di peculato. La Corte richiama l’indirizzo recente (C. conti, III App. n. 6/2024) secondo cui la gestione del lotto è riservata allo Stato e i titolari dei punti di raccolta, avendo la materiale gestione di pubbliche risorse, sono agenti contabili: la quantificazione del riscosso coincide con l’insieme delle giocate.
Passando all’appello incidentale, la Sezione lo ritiene fondato. Il mancato riversamento non comporta solo un danno patrimoniale, ma anche la frustrazione dell’attività di servizio pubblico concesso. Da ciò l’interruzione del nesso sinallagmatico del contratto di diritto pubblico, che trova parametro equitativo, ex art. 1226 c.c., nella stessa misura dell’aggio dell’8%. La Corte estende al caso il principio già affermato in tema di disservizio per interruzione del sinallagma, equiparando il rapporto concessorio a quello di lavoro subordinato.
Nota della Redazione
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