Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 371 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere, conseguente all’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, integra una questione pregiudiziale e giustifica la definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio, non potendosi ravvisare una soccombenza sostanziale. Resta ferma la gratuità del giudizio pensionistico quanto alle spese della sentenza, secondo l’art. 31, comma 5, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione in relazione agli importi indicati nel mod. Pa04 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, alla voce delle retribuzioni accessorie per le annualità dal 2005 al 2018, nonché in relazione al trattamento economico del CCNL 2016/2018 e all’elemento perequativo. Ha domandato, per l’effetto, la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati di pensione, quantificati in euro 34.312,96, oltre accessori.

Con la memoria di costituzione l’INPS ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato e indicando il pagamento a valere sulla rata di luglio 2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’udienza il ricorrente ha aderito alla richiesta, chiedendo la condanna di controparte alle spese.

La Motivazione della Corte

Preso atto della concorde richiesta delle parti, il giudice monocratico ha verificato il completo pagamento delle somme dovute dall’INPS, in esito al deposito del ricalcolo della pensione e alla prova dell’avvenuto pagamento, comprensivo degli accessori di legge. Su tali basi ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della pretesa.

La Corte ha quindi definito la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c., richiamando espressamente il presupposto del completo soddisfacimento della domanda.

Sul piano delle spese, il giudice ha osservato che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su una questione pregiudiziale: tale deve ritenersi, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Da ciò ha fatto derivare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

Infine, quanto alle spese della sentenza, ha escluso alcuna statuizione richiamando l’art. 31, comma 5, c.g.c., in ragione della gratuità del giudizio pensionistico. Il dispositivo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensato le spese e dato atto del nulla per le spese della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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