Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 372 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia pensionistica la cessazione della materia del contendere, determinata dall’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente prima della decisione, integra una questione pregiudiziale che il giudice deve esaminare prima del merito. Una volta accertato il completo pagamento delle somme dovute, comprensivo degli accessori di legge, e il venir meno dell’interesse del ricorrente, la lite va definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. La definizione del giudizio su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Nel giudizio pensionistico nulla è dovuto per le spese della sentenza, attesa la gratuità del rito secondo l’art. 31, comma 5, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS, in data 03.11.2021, aveva chiesto la restituzione della somma di 4.308,75 euro, ritenendo incumulabile una parte della pensione ai superstiti con i redditi personali percepiti nell’anno 2019. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del recupero, la condanna alla restituzione delle somme trattenute con gli accessori e la condanna alle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato memoria comunicando di aver integralmente ricostituito la pensione e restituito tutte le somme trattenute, oltre al pagamento della pensione di reversibilità, producendo documentazione del pagamento sulla rata di marzo 2023, anteriore alla notifica del ricorso. L’ente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All’udienza il ricorrente ha aderito alla richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice prende atto della concorde richiesta delle parti e verifica i presupposti della cessazione della materia del contendere. Il ricalcolo della pensione e la prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli accessori di legge, hanno determinato l’integrale soddisfazione della pretesa e il venir meno dell’interesse del ricorrente.
La lite viene così definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. La Corte qualifica espressamente l’estinzione per cessazione della materia del contendere come questione pregiudiziale, richiamando il precedente di Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951.
Da tale qualificazione deriva la regolazione delle spese: poiché il giudizio si definisce decidendo su questione pregiudiziale, la Corte dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. La statuizione non segue quindi il criterio della soccombenza, ma la natura dell’esito processuale, pur in presenza di un’integrale soddisfazione del ricorrente e della sua richiesta di condanna della controparte.
Nulla è infine disposto per le spese della sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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