Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel ricorso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 29 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, in pendenza di ricorso, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante la riliquidazione del trattamento di quiescenza richiesta, così realizzando la piena coincidenza tra il chiesto e il pronunciabile. La relativa declaratoria presuppone la sopravvenuta carenza di interesse all’accertamento giudiziale e assorbe l’esame del merito. Quanto alle spese, l’esito del giudizio non impone automaticamente la soccombenza della parte pubblica: concorrono i principi di equità e il corretto svolgimento del processo, sicché l’integrale compensazione è giustificata dalla condotta parzialmente dilatoria del ricorrente, che ha contribuito a protrarre il contenzioso in un contesto già caratterizzato da inefficienza amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente, collocata in quiescenza dal 26 aprile 2024, aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Interno dal 1993. Nei cinque anni precedenti aveva lavorato presso il Ministero della Difesa in un rapporto formalmente qualificato come autonomo ma accertato come subordinato dalla sentenza n. 2426/2008 del TAR Lazio, che aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione previdenziale.

La posizione assicurativa era stata costituita dall’ente previdenziale con nota del 2009, ma era rimasta separata e non ricongiunta ai contributi maturati presso il Ministero dell’Interno. In vista del pensionamento la ricorrente aveva inoltrato varie istanze di riunione dei contributi, ottenendo dinieghi sia dal Ministero della Difesa sia dall’INPS. Ha quindi proposto ricorso alla Corte dei conti chiedendo di accertare il diritto alla riunione dei periodi di servizio e di condannare le Amministrazioni alla riliquidazione del trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico rileva che, nelle more del giudizio, l’INPS ha sollecitato il Ministero della Difesa a riesaminare il proprio decreto; a seguito di tale sollecito l’Amministrazione ha adempiuto e l’Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a favore della ricorrente, con effettivo adeguamento a partire dal mese di dicembre 2024.

Le parti, nelle memorie depositate, hanno manifestato un consenso unanime sull’avvenuto adeguamento e la stessa difesa della ricorrente ha dichiarato in udienza che il provvedimento di riliquidazione ha trovato concreta attuazione. Il pieno soddisfacimento della pretesa impone pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in conformità alla domanda avanzata nel ricorso.

Sul versante delle spese, la Corte non applica il criterio della soccombenza. Pur riconoscendo un atteggiamento censurabile del Ministero della Difesa e dell’INPS, che hanno disatteso gli obblighi sanciti dall’art. 126 del d.P.R. n. 1092/1973 e hanno opposto dinieghi basati su motivazioni infondate, il Giudice osserva che alla inefficienza amministrativa si è accompagnata una condotta della ricorrente non del tutto irreprensibile.

Quest’ultima, in particolare, ha promosso il giudizio nel settembre 2024 sostenendo di non essere stata informata dell’avvenuto recepimento del nuovo provvedimento ministeriale, per poi chiedere un ulteriore rinvio in gennaio, epoca in cui il trattamento era già stato adeguato. Il comportamento parzialmente dilatorio ha contribuito a protrarre inutilmente il contenzioso.

Alla luce di tali circostanze, in applicazione dei principi di equità e di corretto svolgimento del processo, la Corte dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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