Revocazione per documenti preesistenti e onere di allegare la forza maggiore (Corte dei Conti Sez. II App. n. 166 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione ex art. 202, comma 1, lettera d), c.g.c. è rimedio di carattere eccezionale, volto a porre riparo a situazioni patologiche che hanno impedito la corretta formazione del giudizio, e non uno strumento per riproporre motivi già esaminati. Chi la propone per il successivo rinvenimento di documenti preesistenti alla sentenza impugnata deve dimostrare, a pena di inammissibilità, che la mancata tempestiva produzione è dipesa da forza maggiore o da fatto dell’avversario, e non da propria negligenza. Il documento, inoltre, deve essere decisivo, cioè idoneo a determinare una diversa statuizione del giudice, offrendo una prova diretta dei fatti controversi e non meri elementi indiziari.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ricevitoria del lotto, era stato condannato in primo grado, per dolo, al pagamento di una somma corrispondente ai proventi del gioco non versati all’Amministrazione in una settimana contabile del 2012. La Sezione d’appello, con sentenza n. 335/2019, aveva respinto il gravame, confermando la condanna e affermando che l’affidamento a terzi estranei non elide la responsabilità contabile dell’agente.

Il condannato ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 202, comma 1, lettera d), c.g.c., deducendo l’omessa difesa del legale di primo grado e producendo due documenti asseritamente recuperati nel novembre 2024: una nota inviata all’Amministrazione e una denuncia penale nei confronti del collaboratore. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Procura generale hanno concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La revocazione non è un riesame generalizzato della controversia, ma un mezzo che rimuove anomalie tassativamente previste, quando circostanze eccezionali hanno deviato il giudizio verso esiti ingiusti. Il termine perentorio di sessanta giorni decorre, nel caso di rinvenimento documentale, dal relativo recupero.

Su questa base la Corte individua i presupposti dell’art. 202, comma 1, lettera d), c.g.c.: preesistenza del documento alla sentenza; scoperta successiva; carattere decisivo dello stesso; impossibilità di produrlo in giudizio per forza maggiore o per fatto dell’avversario.

Nel caso concreto nessuno di tali requisiti è integrato. I documenti erano noti al ricorrente sin dalla loro formazione: la denuncia penale era stata presentata da lui stesso, la nota era stata sottoscritta dal legale incaricato ed era in suo possesso. Il ricorrente, pertanto, era a conoscenza dell’esistenza dei documenti sin dall’avvio del giudizio e avrebbe potuto depositarli. Il tardivo ritrovamento è riconducibile a negligenza, non a una causa di forza maggiore: è onere della parte non disinteressarsi di un rilevante contenzioso.

Manca anche il carattere decisivo. La documentazione non aggiunge elementi a quelli già esaminati dal giudice d’appello. La sentenza penale che aveva assolto il ricorrente dal peculato e condannato il collaboratore era già stata valutata e riportava la denuncia; la responsabilità contabile del titolare della ricevitoria, quale agente contabile ai sensi dell’art. 74 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924, prescinde dal coinvolgimento di terzi. L’art. 188 del R.D. n. 827/1924 conferma che l’agente risponde anche dell’operato dei propri collaboratori.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del soccombente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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