Cessazione materia del contendere senza diffida nell’ottemperanza pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 159 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice contabile in materia di pensioni, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione previdenziale, con pagamento degli arretrati e riliquidazione del trattamento, determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. L’azione di ottemperanza è soggetta alla condizione di procedibilità della preventiva diffida ex art. 218 c.g.c.; il suo mancato assolvimento, in assenza di una valida ragione giustificatrice, rende il ricorso virtualmente inammissibile o improcedibile, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
A seguito della sentenza della medesima Sezione n. 1/2025, pubblicata il 2 gennaio 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione privilegiata di 8ª categoria a decorrere dal 17.12.2020, l’INPS era rimasto inerte. Il ricorrente, dopo la notifica della sentenza ottemperanda, aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’ente alla riliquidazione del trattamento, al pagamento degli arretrati e alla nomina di un commissario ad acta, oltre alla penalità di mora e alle spese.
L’INPS, costituitosi, aveva comunicato di aver provveduto alla riliquidazione sulla rata di aprile 2026, al pagamento degli arretrati e al recupero delle somme già erogate ad altro titolo. Nel corso dell’udienza del 28 maggio 2026, il ricorrente, confermato l’avvenuto pagamento, aveva aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha accertato che la documentazione prodotta dall’INPS e la dichiarazione del ricorrente dimostrano l’avvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda. La situazione sopravvenuta ha eliminato le ragioni del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire, ossia l’interesse a ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile non conseguibile senza l’intervento del giudice. Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva provveduto a diffidare preventivamente l’amministrazione ai sensi dell’art. 218, comma 1, c.g.c., limitandosi alla notifica della sentenza ottemperanda. La notifica del ricorso era avvenuta solo successivamente al deposito, come confermato dalla documentazione prodotta il 13 gennaio 2026.
Da tale circostanza il Giudice ha tratto la conseguenza che il ricorso, in astratto, avrebbe manifestato profili di improcedibilità e inammissibilità, richiamando a sostegno i propri precedenti e quelli delle Sezioni d’Appello. La mancata preventiva diffida, pertanto, non consente di addebitare all’INPS l’onere delle spese di lite, che sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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