Responsabilità erariale dei dirigenti per illegittimo scorrimento della graduatoria (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 320 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti pubblici, integra colpa grave la condotta di chi adotta provvedimenti illegittimi nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica, quali lo spostamento di risorse tra misure con atto monocratico, la scelta non motivata della procedura accelerata, lo scorrimento della graduatoria non previsto e la modifica sostanziale della progettazione a gara conclusa. Il relativo danno erariale, coincidente con le somme corrisposte dall’amministrazione a titolo di debiti fuori bilancio per effetto del contenzioso civile, è risarcibile quando non sia invocabile l’utilitas delle prestazioni, risultando il servizio illegittimamente triplicato senza giustificazione del peso economico. La compensatio lucri cum damno presuppone la effettività e l’appropriazione del vantaggio, la correlazione al medesimo fatto generatore e la rispondenza ai fini istituzionali dell’ente.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania ha citato in giudizio due dirigenti della Regione, chiedendone la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento di € 434.522,94 oltre rivalutazione, interessi e spese.

La vicenda trae origine dalla comunicazione con cui la Regione ha segnalato alla Procura erariale tre deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate nel 2022, a seguito di pronunce del giudice civile che avevano condannato l’amministrazione al pagamento del saldo dovuto a una RTI aggiudicataria del progetto delle cosiddette “buone prassi”. L’attore erariale ha contestato le gravi illegittimità del procedimento di gara e la sostanziale inutilità delle prestazioni, con conseguente danno per l’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. È infondata quella di difetto di legittimazione passiva, avendo la convenuta sottoscritto atti che incrementarono le risorse destinate all’intervento, così consentendo lo scorrimento della graduatoria. È infondata anche l’eccezione di inammissibilità della seconda memoria difensiva: il deposito della prima comparsa non consuma il potere di difesa scritta, ove la successiva sia depositata nel rispetto del termine di cui all’art. 90 c.g.c., non ravvisandosi abuso dello strumento processuale né vulnus all’affidamento della controparte.

Quanto alla tempestività della citazione, la Corte ha applicato l’art. 67, comma 5, c.g.c. e l’art. 68 c.g.c., rilevando che la seconda istanza di proroga, pur respinta, ha spostato il termine di deposito, cosicché l’atto introduttivo risulta tempestivo. Parimenti infondata è l’eccezione relativa al secondo invito a dedurre integrativo, emesso per correggere un errore materiale nella quantificazione del danno nel rispetto del contraddittorio.

Nel merito, la Corte ha ritenuto integrato il requisito della colpa grave, non essendo applicabile l’art. 21 del d.l. n. 76/2020 che limita l’azione alle ipotesi dolose, trattandosi di norma sostanziale non estensibile ai rapporti anteriori. È emersa la violazione della normativa sugli appalti e su

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *