Partecipazione comunale indiretta alla società in house del servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 38 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di una partecipazione, anche indiretta, in una società in house affidataria del servizio idrico integrato avvenuto in conformità a espresse previsioni legislative integra l’eccezione di cui al comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016. Ne consegue il venir meno dell’obbligo di motivazione analitica e del presupposto per il controllo preventivo di cui al comma 3 del medesimo art. 5. Nel servizio idrico integrato la partecipazione del singolo ente locale al gestore in house individuato dall’ente di governo dell’ambito configura un atto dovuto, non residuando alcuna facoltà di autodeterminazione. Restano fermi i poteri di controllo in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Fatto

Il Comune di Saluzzo ha rappresentato di partecipare all’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese per la gestione associata del servizio idrico integrato. Con deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali, la gestione del servizio è stata affidata in house alla società consortile CO.GE.SI. S.c.r.l. sino al 31 dicembre 2047. Nel territorio comunale ha continuato a operare la società Alpi Acque S.p.a., di cui il Comune è socio, già a partecipazione mista pubblico-privata.

Con deliberazione consiliare n. 99 del 19 dicembre 2024, il Comune ha approvato l’acquisto della partecipazione in CO.GE.SI. per il tramite di Alpi Acque, completando il percorso di mantenimento della struttura organizzativa locale nel contesto della gestione in house. L’ente ha trasmesso l’atto alla Corte dei conti ai sensi del comma 3 dell’art. 5 TUSP, pur ritenendo la norma non applicabile alla fattispecie.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. Il comma 3 impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità ai commi 1 e 2 e agli articoli 4, 7 e 8. Il comma 4 consente di superare un parere negativo con motivazione analitica.

Il comma 1 esonera dall’onere di motivazione analitica i casi in cui la costituzione o l’acquisto avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16 del 3 novembre 2022, che ha qualificato la pronuncia come peculiare attività di controllo, e la deliberazione n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024, che ha precisato come il regime di esonero operi solo quando sussista un intervento diretto del legislatore volto a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria.

La Corte distingue la fattispecie esaminata dalle Sezioni Riunite: i Gruppi di azione locale costituiscono un’opzione, una facoltà per gli enti locali. Nel servizio idrico integrato, invece, l’art. 149-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede espressamente l’affidamento diretto a società interamente pubbliche in possesso dei requisiti per la gestione in house. Una volta che l’ente di governo dell’ambito sceglie lo strumento societario, al singolo comune non residua alcuna facoltà, ma la partecipazione diviene necessitata e obbligata.

La Sezione richiama la giurisprudenza amministrativa sul principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, che giustifica la creazione di un soggetto distinto dai singoli comuni. Le decisioni dell’ente di governo sono vincolanti per i comuni aderenti. Nel caso concreto, l’acquisto della partecipazione indiretta in CO.GE.SI. tramite Alpi Acque rientra tra le eccezioni del comma 1, con conseguente venir meno del presupposto del controllo preventivo.

La Corte dichiara pertanto il non luogo a deliberare ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, disponendo la trasmissione della pronuncia al Sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale entro cinque giorni. Restano fermi i poteri di controllo in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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