Cessazione della materia del contendere per nuova cartella e transazione (Cass. civ. Sez. III n. 8177 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’emissione di nuove cartelle di pagamento, sostitutive di quella impugnata, unitamente alla sopravvenuta definizione transattiva tra le parti, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità. In tal caso non si provvede sulle spese, nemmeno secondo il criterio di soccombenza virtuale, quando l’intimato non abbia svolto difese e il controricorso rivesta natura meramente adesiva alle istanze dei ricorrenti. Il pagamento del contributo unificato è escluso per le Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, sicché può essere omessa l’attestazione sui presupposti processuali per il raddoppio.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 235 del 25.1.2022, che aveva accolto l’appello dell’opponente dichiarando la nullità del ruolo esecutivo e della cartella di pagamento notificata nel 2017 per recupero di spese processuali penali.

Nel corso del giudizio di legittimità, in data 14.10.2023, i ricorrenti avanzavano istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando l’emissione di nuove cartelle di pagamento pro quota e l’avvenuta accettazione della proposta transattiva da parte dell’intimato. Per tali ragioni assumevano il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione civile affronta la questione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ., riservandosi il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Il Collegio rileva che l’emissione di nuove cartelle di pagamento, presumibilmente sostitutive di quella impugnata, e la sopravvenuta definizione transattiva conclusa dalle parti determinano la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti a una decisione di merito preclude ogni ulteriore pronuncia sulla legittimità della sentenza impugnata.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte esclude di dover provvedere, nemmeno in base al criterio di soccombenza virtuale. Rileva, da un lato, l’indefensio dell’intimato, che non ha svolto difese nel giudizio di cassazione; dall’altro, la natura meramente adesiva del controricorso di Equitalia Giustizia, che ha aderito alle istanze dei ricorrenti. Tali circostanze giustificano l’integrale compensazione, già del resto prospettata nella stessa istanza.

Infine, la Corte rileva che, in ragione della qualità soggettiva dei ricorrenti — Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento del tributo — il pagamento del contributo unificato è escluso. Ne consegue che può essere omessa l’attestazione sui presupposti processuali per il cd. raddoppio, in coerenza con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4315 del 20/02/2020.

La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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