Rimborso IVA e definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 6093 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso non sono suscettibili di definizione agevolata, perché le disposizioni in materia di condono mirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti del contribuente e non quelli vantati dal contribuente verso l’Amministrazione finanziaria. L’esclusione, espressamente prevista per le liti pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale, si impone anche per quelle pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto unica soluzione interpretativa ragionevole: diversamente, il contribuente che abbia già ricevuto il rimborso in forza di pronuncia non definitiva potrebbe estinguere la lite versando una frazione di quanto incassato. Il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso, ossia dal pagamento che dà diritto alla restituzione del versato, e non dal diverso termine di presentazione della dichiarazione.

Il Fatto

La società contribuente presentava istanza di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010, per il quale era stata omessa la dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria negava il rimborso, rilevando la decadenza biennale maturata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il termine biennale decorresse dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2011.

L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione. Nelle more, la società riceveva il pagamento del credito in forza della sentenza di appello, non definitiva, e chiedeva di accedere alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, versando la somma ritenuta dovuta. L’Ufficio emetteva formale diniego, sul presupposto della non definibilità dei procedimenti aventi ad oggetto istanze di rimborso. La società impugnava il diniego con ricorso successivo, esaminato in via pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata. Il motivo, che deduce violazione dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 2010, è ritenuto infondato. Il Collegio richiama il principio già espresso da Cass. n. 23786 del 24.11.2010, secondo cui le controversie relative a istanze di rimborso non sono definibili in via agevolata, essendo la definizione applicabile alle sole liti in cui è il contribuente a dover pagare all’Erario e ad avere interesse a estinguere la pretesa fiscale versando una frazione del dovuto.

La Corte riconosce che l’art. 5 della legge n. 130 del 2022 non include espressamente le controversie di rimborso tra quelle non definibili, a differenza della disciplina richiamata. Ritiene tuttavia che una diversa interpretazione non sia ragionevolmente sostenibile, per le stesse ragioni già indicate: il contribuente, cui è già stato versato quanto richiesto a titolo di rimborso in forza di un provvedimento giudiziario non definitivo, avrebbe la possibilità di definire la lite ancora pendente pagando una frazione di quanto ricevuto dall’Erario.

Il Collegio aggiunge che le disposizioni in materia di condono mirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti dei contribuenti, non quelli vantati da questi ultimi verso l’Amministrazione. In tale seconda ipotesi i versamenti eseguiti in favore del contribuente a seguito di sentenza non definitiva costituiscono un indebito oggettivo da restituire e non un credito tributario. Il ricorso della società è quindi rigettato.

Il rigetto impone l’esame del ricorso dell’Amministrazione avverso la sentenza di appello, che è fondato. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 11652 del 11.05.2017; Cass. n. 20964 del 16.10.2015), il termine di decadenza biennale decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso, cioè dal pagamento che dà diritto alla restituzione del versato. Poiché il credito IVA risale pacificamente all’anno d’imposta 2010, il termine era abbondantemente maturato alla data di presentazione dell’istanza. La sentenza è cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società, condannata alle spese del giudizio di cassazione, con compensazione di quelle dei gradi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *