Contumacia in primo grado non vale come non contestazione dei fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22381 del 03.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore, perché la non negazione fondata sulla volontà della parte non si presume per il solo fatto del non essersi costituita in giudizio; la contestazione è pertanto ammissibile da parte del convenuto che si costituisca in appello. Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. per prestazioni rese in difformità dal programma di lavori socialmente utili, l’azione è di natura contrattuale e incombe sul lavoratore l’onere di allegare e provare l’attuazione della prestazione, la difformità delle mansioni rispetto al progetto e la relativa quantificazione retributiva secondo la contrattazione collettiva; grava su chi riceve le prestazioni la prova di quanto il lavoratore ha comunque percepito e va detratto dal dovuto. La qualificazione normativa di LSU non esclude che il rapporto possa in concreto configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con applicazione dell’art. 2126 cod. civ.

Il Fatto

La lavoratrice, addetta dal 1995 presso la farmacia comunale di un ente locale con qualifica di lavoratore socialmente utile, ha convenuto in giudizio il Comune deducendo di aver sempre svolto, con vincolo di subordinazione, mansioni proprie degli impiegati di categoria B non riconducibili ai progetti LSU via via approvati. Ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento del trattamento economico corrispondente, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., detratto quanto percepito a titolo di indennità LSU e di integrazione oraria.

Il Tribunale ha respinto il ricorso. La Corte d’Appello ha invece accolto il gravame e l’originaria domanda, condannando il Comune alle somme conseguenti e alle spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi sul piano logico e giuridico, e sono ritenuti fondati. Il secondo motivo denuncia l’errore della Corte territoriale che, non essendosi il Comune costituito in primo grado, ha ritenuto i fatti allegati dalla lavoratrice provati per mancata contestazione. La Corte di legittimità richiama il costante orientamento secondo cui alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore, non potendosi presumere la non negazione per il solo fatto del non essersi costituiti in giudizio, con conseguente ammissibilità della contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello (Cass. n. 14372 del 2023).

È fondato anche il primo motivo, che censura l’inversione dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697, primo comma, cod. civ. La Corte ribadisce che, ove le prestazioni rese dagli occupati in lavori socialmente utili si discostino, per contenuto e orario, da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto originario e siano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto prevista dall’art. 2126 cod. civ. La qualificazione normativa di LSU, di matrice assistenziale e con componente formativa, non esclude che il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, anche nel pubblico impiego contrattualizzato.

Sul piano probatorio, l’azione ex art. 2126 cod. civ., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale. Spetta dunque al lavoratore allegare e dimostrare i fatti generatori, consistenti nell’attuazione della prestazione e nella quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceve le prestazioni la prova di quanto il lavoratore ha comunque percepito e che va detratto dal dovuto (Cass. n. 25169 del 2019).

Nel caso concreto incombeva sulla lavoratrice l’onere di provare il fatto generativo della pretesa e, trattandosi di prestazione resa in ragione di un progetto di LSU, di allegare e provare quali mansioni avrebbe dovuto svolgere secondo il progetto e quale fosse stata l’effettiva esecuzione in senso difforme; sarebbe poi spettato all’amministrazione provare che il lavoratore era stato adibito a mansioni corrispondenti al progetto e, per questa via, l’inapplicabilità dell’art. 2126 cod. civ. Non essendosi la sentenza attenuta a tali principi, il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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