Nesso di causalità tra vaccinoprofilassi obbligatoria e infermità: diritto a pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 13 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la concausalità efficiente e preponderante può essere affermata quando l’attività di servizio e la vaccinoprofilassi obbligatoria abbiano costituito fattori determinanti dell’insorgenza dell’infermità, non essendo ostativa la predisposizione costituzionale del soggetto, ove non dimostrata. Il giudice contabile può recepire le conclusioni della consulenza medico-legale disposta d’ufficio quando esse siano immuni da vizi metodologici, irrazionalità o incoerenza tra premesse e conclusioni, riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata con decorrenza dalla data di effettiva maturazione del diritto a pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano dal 1991 con mansioni di Operatore Ponti Radio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità «Amiotrofia arto superiore sx con segni di denervazione distale di aspetto cronico», con conseguente concessione dell’equo indennizzo. Il procedimento amministrativo si era concluso in senso negativo: i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e il decreto del Ministero della Difesa n. 3357/N del 17 novembre 2010 avevano escluso il nesso causale con il servizio.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’annullamento di tali atti e per il riconoscimento della causa di servizio e dei benefici di legge. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con l’INPS. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha parimenti eccepito il difetto di giurisdizione e la propria estraneità al giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, individuando nel Ministero della Difesa l’unico contraddittore necessario. Ha poi disposto consulenza medico-legale affidandola alla Commissione Medico Legale presso la Corte dei conti, formulando un quesito specifico sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
La CML, nel referto del 20 marzo 2024, ha evidenziato che le attività svolte, le numerose missioni all’estero, l’esposizione alla vaccinoprofilassi, l’evento traumatico e il possibile contatto con l’uranio impoverito avevano configurato un’azione concausale efficiente, necessaria e preponderante nella comparsa della sindrome. Ha sottolineato che, mentre le circostanze concausali connesse al fatto di servizio risultavano documentate e indiscutibili, la predisposizione costituzionale era ben lungi dall’essere dimostrata per il caso di specie.
Il consulente ha concluso per l’ascrivibilità della patologia alla IV categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con conseguente diritto all’indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. La CML ha confermato la dipendenza da causa di servizio, qualificando la menomazione come ascrivibile alla IV categoria a vita, rilevando la rarità della sindrome e la coerenza diagnostica registrata da tutti gli specialisti.
Il giudice ha ritenuto le conclusioni medico-legali integralmente recepibili, in quanto immuni da vizi metodologici, irrazionalità, difetto di istruttoria o incoerenza tra premesse e conclusioni. Il parere era stato formato all’esito della visita diretta dell’interessato, sulla base della documentazione medica in atti, dei precedenti di servizio e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Accertata la dipendenza causale dell’infermità e la sua ascrizione alla tabella IV a vita, la Corte ha affermato il diritto del ricorrente alla percezione della corrispondente pensione privilegiata, con decorrenza dalla data di effettiva maturazione del diritto a pensione, e ha condannato l’Amministrazione convenuta al pagamento del beneficio. Le spese giudiziali sono state integralmente compensate in ragione della complessità della questione.
Nota della Redazione
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