Indennità di ausiliaria e tetto dell’80% della base pensionabile militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 184 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico del personale militare collocato in ausiliaria è liquidato con il sistema retributivo entro l’aliquota massima di rendimento dell’80% della base pensionabile, raggiungibile ordinariamente in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La quota pensionabile dell’indennità di ausiliaria concorre a formare tale trattamento e non può eccedere il tetto dell’80%, già raggiunto al 31 dicembre 2011. Per effetto dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, che ha introdotto il doppio calcolo con applicazione del criterio meno favorevole, l’ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2011 resta irrilevante per chi già vanti la massima aliquota di rendimento, non potendo derivarne alcun beneficio economico aggiuntivo. Il ricorso volto a ottenere il ricalcolo della quota dell’indennità di ausiliaria nella misura dell’80% del suo valore è pertanto infondato quando l’aliquota complessiva già corrisponda a quella massima.

Il Fatto

Il ricorrente, ex colonnello del ruolo tecnico logistico amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio il 09.02.2009 ed è stato collocato in ausiliaria fino al 09.02.2014, divenendo poi titolare di pensione privilegiata definitiva, determinata con il sistema retributivo sulla base dell’aliquota massima di rendimento dell’80% della retribuzione pensionabile, suddivisa nelle quote A, B1 e B2.

Il ricorrente ha sostenuto che l’indennità di ausiliaria, con riferimento alla quota B del trattamento, gli sarebbe stata riconosciuta con un’aliquota di rendimento inferiore a quella spettante. Dopo aver inutilmente intimato all’amministrazione di appartenenza e all’INPS la rideterminazione del trattamento, ha agito per ottenere il ricalcolo della quota pensionabile dell’indennità di ausiliaria nella misura dell’80% del suo valore. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, che ha richiamato la circolare ministeriale del 14.04.2022, e l’INPS, che ha eccepito la propria incompetenza quale ordinatore secondario di spesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la funzione dell’ausiliaria, categoria del congedo che dà diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza integrato dall’indennità di ausiliaria. Tale indennità opera come strumento di perequazione degli assegni di quiescenza rispetto alla retribuzione del personale in servizio e, al termine del periodo di ausiliaria, viene liquidato un nuovo trattamento con l’inclusione della percentuale pensionabile dell’indennità percepita, ai sensi dell’art. 1871 c.o.m. Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero come servizio effettivo.

Il giudice ricostruisce il quadro normativo. Prima della riforma introdotta dal decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, le pensioni di chi aveva maturato più di 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995 erano interamente liquidate con il sistema retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, con rendimento determinato dalla sommatoria delle quote A e B nei limiti dell’aliquota massima dell’80% raggiungibile ai 40 anni di anzianità contributiva.

Con la riforma Fornero è stato introdotto il sistema contributivo pro-rata, con la scomposizione della pensione in quota A, quota B (a sua volta distinta in B1 e B2) e quota C. La Corte rileva che l’applicazione indiscriminata del sistema contributivo ha prodotto un effetto opposto a quello voluto per i pensionati già nel sistema interamente retributivo con anzianità pari o superiore a 40 anni al 31 dicembre 2011. A correzione di tale paradosso è intervenuta la legge di stabilità per il 2015, che ha introdotto il doppio calcolo con applicazione del criterio meno favorevole al pensionato.

La Corte richiama la propria costante giurisprudenza, secondo cui nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo non può applicarsi un’aliquota di rendimento superiore all’80%, trattandosi della massima aliquota riconoscibile al personale militare. L’ulteriore anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2011 resta dunque irrilevante per chi già vanti la massima aliquota, non potendo conseguirne alcun beneficio aggiuntivo.

Nel caso concreto, l’indennità di ausiliaria risulta calcolata nella misura dell’80% in relazione alle singole quote A (40,55%), B1 (9,60%) e B2 (29,85%), che complessivamente danno l’80% corrispondente all’anzianità effettivamente maturata, pari a circa 40 anni, aliquota massima applicabile al personale militare. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per apprezzabili motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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