Cessazione della materia del contendere su restituzione contributi e compensazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 8 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile avente ad oggetto la restituzione di somme versate all’ente previdenziale e la relativa compensazione, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere. Quando le parti concordino sull’intervenuta definizione delle partite di dare e avere e sulla conseguente carenza di interesse alla decisione, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio. In tale ipotesi, stante la natura della decisione, le spese sono interamente compensate tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di un’amministrazione finanziaria, aveva adito la Corte dei conti per ottenere la restituzione di somme versate all’INPS, con condanna dell’Istituto al pagamento dell’importo maggiorato di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno per asserita violazione dei canoni di correttezza e buona fede. La pretesa si collegava a una complessa vicenda lavorativa e processuale, culminata nella reintegra in servizio disposta in esecuzione di sentenze rese in altri giudizi.

Nel costituirsi, l’INPS rappresentava di aver provveduto all’aggiornamento della rata pensionistica e alla compensazione tra il debito e il credito del ricorrente, liquidando il saldo residuo al netto dell’imposizione, e di aver corrisposto anche gli interessi maturati. Su tale base l’Istituto chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. All’udienza le parti concordavano sulla declaratoria.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice contabile attiene all’individuazione delle conseguenze processuali della sopravvenuta definizione del rapporto sostanziale nel corso del giudizio. Il thema decidendum non riguarda più l’an della pretesa restituitoria, ma la permanenza dell’interesse ad una decisione di merito dopo che l’ente ha riversato quanto dovuto.

Il Collegio rileva che l’INPS ha gestito le partite di dare e avere mediante compensazione delle somme dovute al ricorrente con quelle dallo stesso dovute all’ente previdenziale, provvedendo altresì alla liquidazione degli interessi maturati nel periodo considerato. Le operazioni risultano documentate e comunicate al difensore del ricorrente.

Su questa base le parti hanno concordato sulla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere. Il giudice recepisce l’accordo, non essendovi più alcuna utilità concreta alla prosecuzione del giudizio, e dichiara l’estinzione del processo.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone l’integrale compensazione, in ragione della natura della decisione e della satisfazione intervenuta in corso di causa. La pronuncia resta sul piano processuale e non statuisce sulle originarie domande risarcitorie, assorbite dalla definizione del rapporto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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