Giudizio di conto su imposta di soggiorno e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 139 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto fissati ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, per i conti compilati d’ufficio perché non depositati al termine della gestione, la Corte deve accertare l’effettivo carico e la sua correttezza. Il discarico dell’agente contabile presuppone che il conto sia regolarmente sottoscritto e che il carico risulti accertato. Ove sia provata l’assenza di riscossioni, il conto “a zero” è corretto e ne va dichiarata la regolarità, con discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. La compensazione delle spese consegue all’inottemperanza dell’agente che ha reso necessario il giudizio.
Il Fatto
Il Comune ha depositato il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa nell’anno 2020 a carico dei clienti di una struttura ricettiva, compilato d’ufficio e sottoscritto dal responsabile finanziario, oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile, per l’inottemperanza dell’agente contabile. Il conto non evidenziava somme riscosse o versate, configurandosi come conto a zero.
La Procura regionale aveva rilevato che i riscontri del Comune non erano esaustivi e precludevano il discarico. La Sezione, con ordinanza, ha rimesso gli atti al magistrato istruttore per completare l’istruttoria. All’esito, la difesa dell’agente ha rappresentato la cessazione retroattiva dell’attività e ha depositato il conto regolarmente sottoscritto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio non depositati al termine della gestione. Il giudizio di conto, in presenza di tale presupposto, è procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia gravato da obbligazioni di restituzione.
L’accertamento del carico costituisce il nucleo dell’indagine. La Corte verifica che il conto sia stato regolarmente sottoscritto dall’agente e che correttamente risulti “a zero”, come riscontrato dal Comune. La prova dell’assenza di presenze e di riscossioni nell’anno di riferimento consente di ritenere corretto il carico.
Nella specie, la ricerca sul sistema informativo ha confermato che nessuna presenza è stata registrata nella struttura nell’anno 2020. La difesa ha documentato la cessazione dell’attività e ha provveduto alla sottoscrizione del conto, così superando il difetto che aveva inizialmente giustificato la compilazione d’ufficio.
Ne consegue la correttezza del carico e, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. La Corte dichiara la regolarità del conto e compensa le spese, in ragione dell’inottemperanza dell’agente che ha reso necessario il giudizio.
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Nota della Redazione
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