Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel ritardo dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 138 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere postula il sopravvenire di fatti che eliminino integralmente le ragioni di contrasto tra le parti, sì da far venir meno l’interesse ad agire e a contraddire: occorre che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nel giudizio pensionistico, il ricalcolo del trattamento intervenuto solo dopo l’instaurazione della lite, e con ritardo rispetto al dovuto, integra soccombenza virtuale dell’ente previdenziale e ne giustifica la condanna alle spese, anche in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Comune di Messina, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento di due distinti diritti. Il primo riguardava una copertura assicurativa potenziata, ovvero l’erogazione di contributi previdenziali maggiorati di un terzo per il servizio militare prestato mediante imbarco su navi della marina militare, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 1092/1973. Il secondo concerneva la riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio in forza del salario accessorio 2017, dei rinnovi contrattuali 2016-2018 e della nuova posizione economica orizzontale da D4 a D5, con arretrati, interessi e rivalutazione.

Costituitasi, l’INPS chiedeva il rigetto del ricorso. Con note del 28 febbraio 2024 l’Istituto dava atto di aver rideterminato la pensione il 6 marzo 2023, in applicazione del CCNL 2016/2018 e della nuova P.E.O. categoria D.5, producendo il cedolino di maggio 2023 e la determina di pensione. All’udienza del 28 marzo 2024 entrambe le parti chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con esiti opposti sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dal presupposto che la cessazione della materia del contendere presupponga fatti sopravvenuti capaci di determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. Richiama sul punto il principio espresso dalla Cass. civ. n. 6909 del 2009: è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

La richiesta concorde delle parti non esime il giudice dalla verifica di tale presupposto. La Corte ritiene provato l’avvenuto soddisfacimento delle richieste del ricorrente, per come documentato dall’ente previdenziale attraverso il cedolino e la determina di pensione, e dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.

Sul governo delle spese il giudice applica il principio della soccombenza virtuale. L’INPS ha proceduto al ricalcolo del trattamento pensionistico soltanto con ritardo e dopo l’instaurazione del giudizio. Il soddisfacimento tardivo della pretesa, pur idoneo a determinare la cessazione, non elide l’onere di sopportare le spese della lite che si sarebbe potuta evitare.

Da qui la condanna dell’Istituto al pagamento, in favore del procuratore antistatario, delle spese di lite quantificate in euro 1.000 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Resta così coerente il raccordo tra esito processuale e condotta dell’ente: la cessazione della materia non equivale a integrale soccombenza nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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