Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale su riliquidazione pensione aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 1 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, quale fattispecie estintiva del processo di creazione giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio. In mancanza di accordo tra le parti, l’allegazione di un fatto sopravvenuto assunto come idoneo a determinare la cessazione, se il giudice ritiene che esso abbia prodotto il soddisfacimento del diritto azionato, comporta il difetto di interesse e la regolazione delle spese alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza. Ove invece il fatto abbia determinato il riconoscimento dell’inesistenza del diritto azionato, il giudice pronuncia sul merito dichiarandone l’infondatezza. Le spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, si liquidano secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente alla polizia di Stato, ha prestato servizio dal 1° febbraio 1989 al 7 febbraio 2019, cessando per collocamento in congedo dall’8 febbraio 2019. Titolare di pensione liquidata dall’INPS con il sistema misto, con sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quella successiva, ha chiesto il ricalcolo del trattamento ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,445% in luogo di quella del 35% prevista dall’art. 44 del medesimo testo unico, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

L’INPS, costituitosi, ha rappresentato di aver emanato disposizioni applicative per il riesame delle posizioni pensionistiche in adesione alla novella e all’orientamento giurisprudenziale, ma ha sostenuto l’operatività dell’aliquota 2,44% solo sui ratei maturati dal 1° gennaio 2022, nei limiti della prescrizione quinquennale. Ha inoltre segnalato un errore nel flusso Uniemens sulla data di cessazione dal servizio, chiedendo un rinvio in attesa della rettifica.

La Motivazione della Corte

Il giudizio verte sull’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 all’ipotesi della ricorrente, cui l’Ente previdenziale aveva applicato, per la quota retributiva, l’aliquota del 35% di cui all’art. 44, propria del personale civile.

Richiamata la normativa e gli indirizzi giuscontabili, il giudice si è soffermato sull’istituto della cessazione della materia del contendere. La relativa disciplina, espressamente prevista nel processo tributario e amministrativo, ha trovato piena applicazione nei giudizi civili e in quelli rimessi alla giurisdizione contabile, pur in assenza di una disposizione espressa del codice di giustizia contabile, in virtù dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico di cui all’art. 7, c. 2, c.g.c.

Nella specie, la parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, nei limiti dell’accoglimento della pretesa assentita dall’INPS, con riliquidazione dei soli ratei successivi al 1° gennaio 2022. Il soddisfacimento del diritto azionato è stato ravvisato nel provvedimento di ricalcolo della pensione e nel riconoscimento degli arretrati nei suddetti limiti.

Quanto alla domanda di riliquidazione per gli arretrati antecedenti al 2022 e con decorrenza dal collocamento in congedo, la stessa è stata ritenuta implicitamente rinunciata dal patrocinio attoreo. Il giudice ha ricordato che la novella legislativa, estendendo l’ambito applicativo dell’art. 54 a soggetti non militari, soggiace al principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi, operando solo da gennaio 2022, come confermato dalla Corte costituzionale, sent. n. 33 del 2023.

Infine, la rinuncia alla domanda, indipendentemente dal nomen iuris, è stata ritenuta immediatamente efficace a prescindere dall’accettazione della controparte. Le spese di lite sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in attuazione del criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell’adesione della ricorrente alla limitazione della pretesa e della pronta attuazione amministrativa dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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