Controllo sui contratti collettivi provinciali e certificazione positiva del quarto accordo stralcio (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 3 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell'art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, come introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 113/2023, le Sezioni di controllo di Trento e Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Il controllo non investe la legittimità del provvedimento autorizzatorio né l'intrinseca legittimità delle singole clausole negoziali, ma si sofferma sugli aspetti economico-finanziari delle clausole medesime. La certificazione è positiva quando i costi risultano attendibili e l'onere è coperto dalle risorse stanziate, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica. In difetto, le parti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva, salvo che la certificazione negativa riguardi singole clausole, che restano inefficaci.

Il Fatto

La Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Sezione di controllo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1047 del 26 novembre 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione del quarto accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale del personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per il triennio 2022-2024, al fine della prevista certificazione.

L'ipotesi contrattuale consta di quattro articoli e riconosce, all'art. 3, un emolumento accessorio una tantum per diciotto mesi, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024, quale ulteriore acconto sugli aumenti retributivi del triennio. Il Magistrato istruttore ha rivolto richieste di chiarimento agli esperti designati dalla Provincia in ordine all'attendibilità dei costi, alla compatibilità finanziaria ed economica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro costituzionale e statutario. La materia dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale è di competenza legislativa primaria delle Province autonome, da esercitarsi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento, secondo gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale. L'art. 12, comma 9, del d.P.R. n. 89/1983 riserva alla contrattazione provinciale gli istituti del rapporto di lavoro, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale dei contratti nazionali.

Quanto all'attendibilità dei costi, la Corte esamina le stime contenute nella relazione tecnico-finanziaria. L'emolumento è determinato in 4.004,75 euro, con incremento del 6,086 per cento, assumendo a base di calcolo lo stipendio del livello superiore con quattro scatti e l'indennità integrativa speciale, con riferimento a 9.090,11 unità equivalenti a tempo pieno. Gli esperti hanno precisato che la percentuale degli oneri riflessi è del 34,31 per cento e che le difformità indicate nella relazione sono riconducibili a errori. La Sezione, pur riconoscendo la razionalità della metodologia, invita gli organi responsabili alla massima attenzione nella stima ex ante, per garantirne la piena congruità.

Sul piano della compatibilità finanziaria, la Corte richiama l'art. 7 della legge provinciale n. 6/2015, che impone l'iscrizione della spesa in apposito fondo e vieta impegni superiori ai limiti stabiliti. Il confronto tra le risorse stanziate dall'art. 2-bis, comma 1, della legge provinciale n. 22/2023, come modificato dalla legge provinciale n. 8/2024, e gli impieghi derivanti dall'ipotesi contrattuale — pari a 48.893.735,89 euro — evidenzia risorse residue capienti. Il parere favorevole del Collegio dei revisori e l'attestazione del Direttore dell'ufficio bilancio confermano la sostenibilità.

Sul piano economico, la Sezione raffronta la dinamica retributiva con i principali aggregati macroeconomici. L'indice IPCA-NEI nazionale è cresciuto del 6,6 per cento nel 2022 e del 6,9 per cento nel 2023, a fronte di un NIC provinciale del 5 per cento e del 6 per cento negli stessi anni. Considerata la natura una tantum dell'emolumento, la Corte ravvisa una sostanziale coerenza della spesa con il trend delle grandezze locali.

La Sezione ribadisce infine la necessità di limitare a peculiari evenienze il ricorso a contratti stralcio, richiamando i propri precedenti. All'esito del controllo rilascia positiva certificazione dell'ipotesi contrattuale, secondo le osservazioni e raccomandazioni del rapporto allegato, che costituisce parte integrante della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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