Prescrizione dell’azione erariale e dies a quo nel reato di truffa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 1 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il termine quinquennale di prescrizione dell’azione erariale, ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, decorre, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Quando la condotta dannosa integra un reato, l’occultamento doloso si presume in re ipsa e il dies a quo coincide con l’esercizio dell’azione penale, identificato nella richiesta di rinvio a giudizio. Il ritardo nella trasmissione della comunicazione ex art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p. alla Procura contabile non può riverberarsi in danno dei convenuti, trattenendo il termine al momento dell’atto che ha disvelato i connotati illeciti della vicenda.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio due società, i rispettivi amministratori e un dirigente di un Comune, chiedendo la condanna al risarcimento di somme superiori a un milione di euro in favore di due Enti locali. Il danno sarebbe derivato dall’indicazione sui Formulari di Identificazione dei Rifiuti di quantità di frazione organica smaltita superiori a quelle reali, con conseguente liquidazione di corrispettivi non dovuti nel periodo compreso tra il 2013 e il 2015.

L’atto introduttivo traeva impulso dalla trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio relativa a un procedimento penale, conclusosi in primo grado con sentenza di condanna. I convenuti, costituitisi, hanno eccepito in via preliminare la prescrizione dell’azione erariale, chiedendo altresì la sospensione del giudizio in attesa dell’esito dell’appello penale e l’espletamento di consulenze tecniche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, muovendo dal principio per cui, in presenza di occultamento doloso, il termine non può che agganciarsi alla data della scoperta del fatto. Solo quando il fatto lesivo assume una concreta qualificazione giuridica esso diviene presupposto di una fattispecie dannosa riconoscibile.

Richiamando l’orientamento della giurisprudenza contabile di appello, la Sezione osserva che i fatti materiali dannosi aventi rilevanza penale assumono tale qualificazione al momento dell’emissione del rinvio a giudizio in sede penale, non rilevando una mera notizia del fatto, né precedenti indagini prive di una conoscenza affidabile delle componenti del danno. Nei casi di condotta penalmente rilevante, il doloso occultamento deve ritenersi in re ipsa.

La Corte passa poi all’esame della concreta scansione temporale. La richiesta di rinvio a giudizio relativa ai medesimi fatti oggetto di contestazione contabile è datata 8 ottobre 2018, mentre la comunicazione ex art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p. è stata trasmessa alla Procura erariale solo il 7 aprile 2021, circa due anni e mezzo dopo l’esercizio dell’azione penale.

Il Collegio riconosce che il ritardo non è addebitabile alla Procura contabile, che ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, la norma impone un’informazione tempestiva, funzionale all’efficiente esercizio delle funzioni di indagine e alla leale cooperazione tra i due uffici requirenti. Il ritardo ha inciso negativamente sul tempestivo esercizio dell’attività istruttoria, ma non può riverberarsi in danno dei presunti responsabili.

Poiché gli inviti a dedurre sono stati notificati solo nell’aprile e nel maggio 2024, oltre il quinquennio decorrente dall’8 ottobre 2018, la Sezione dichiara l’intempestività dell’azione risarcitoria e, per l’effetto, l’intervenuta prescrizione, con assorbimento di ogni altra questione preliminare e di merito. Le spese di lite sono compensate, non essendo stata accertata l’insussistenza del danno né della condotta illecita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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