Estinzione del giudizio di resa del conto per deposito dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 333 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto degli agenti contabili, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., una volta depositati i conti per i quali era stata chiesta la resa, il giudizio deve essere definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La definizione avviene con sentenza monocratica ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti depositati.
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto degli agenti contabili di un Comune per l’esercizio finanziario 2019. Con decreto il giudice designato assegnava agli agenti il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito del conto, che veniva successivamente effettuato.
Successivamente la Procura depositava istanza per la fissazione dell’udienza ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero dava atto dell’avvenuto deposito del conto e, sul presupposto che i requisiti di legge risultassero soddisfatti, concludeva chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di ordine processuale relativa alla forma della decisione. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza, anch’essa monocratica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c..
La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c. Il giudice richiama sul punto la propria precedente pronuncia Corte dei conti Sezione Veneto n. 101/2024 e i precedenti ivi citati, dichiarando di condividerne l’indirizzo.
Nel merito, il giudice rileva che i conti degli agenti contabili risultano depositati e che il Pubblico Ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio. Su queste premesse procede, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
La Corte precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del Magistrato designato in base al provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. Il giudizio si chiude dunque con l’estinzione e con la declaratoria di non luogo a pronuncia sulle spese, con trasmissione degli atti alla Segreteria per la comunicazione al Magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Rovigo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.