Cessazione materia del contendere e riliquidazione pensione ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 572 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere presuppone che il diritto azionato sia stato integralmente soddisfatto nel corso del processo e che le parti ne diano reciprocamente atto, non potendo il giudice dichiararla quando la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e non sia contestata dall’altra, residuando in tal caso solo un eventuale contrasto sulle spese. La riliquidazione del trattamento pensionistico operata dall’INPS in applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per anno per le anzianità maturate al 31.12.1995, conformemente ai principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM sull’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, integra il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa. In presenza di un contrasto giurisprudenziale appena risolto alla data di deposito del ricorso, la compensazione delle spese è giustificata.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza con decorrenza dicembre 2020 e titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha chiesto la condanna dell’INPS alla ricostruzione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile per la quota retributiva, con decorrenza dal collocamento in quiescenza e pagamento delle differenze economiche.

Secondo la prospettazione di parte, il calcolo della quota A — relativa al periodo anteriore al 31.12.1995 — doveva avvenire in applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite, mentre l’INPS aveva applicato un’aliquota più sfavorevole. Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha rappresentato di essersi adeguato ai principi delle Sezioni Riunite, riliquidando la pensione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla ricostruzione dell’istituto della cessazione della materia del contendere, richiamando l’indirizzo della Cass. Sez. II n. 21757/2021. La cessazione si verifica quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non è più necessaria l’affermazione della volontà della legge nel caso concreto. Il principio opera quando sopravvengano fatti che eliminano le ragioni di contrasto e, con esse, l’interesse al ricorso.

La Corte precisa però che la cessazione presuppone che le parti diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice, potendo residuare un contrasto solo sulle spese, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale. Quando invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, il suo apprezzamento non può condurre a una pronuncia di cessazione: se ha determinato il soddisfacimento della pretesa, il rilievo dà luogo a una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto e di sopravvenuto difetto di interesse.

Nel caso concreto, l’INPS ha prodotto il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno sulle anzianità utili maturate al 31.12.1995. La corretta rideterminazione è dimostrata dalla nota richiamata nel provvedimento, che dà atto dell’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% secondo le disposizioni della circolare n. 107 del 14/7/2021. Il pagamento è avvenuto nel mese di settembre 2024, come confermato dall’INPS all’udienza e come risulta dalla documentazione acquisita.

Il giudice rileva che la corretta applicazione delle indicazioni delle SS.RR. n. 1/2021, che hanno chiarito le linee applicative dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Assume rilievo decisivo la mancata contestazione da parte del ricorrente, che non ha depositato memorie né è comparso all’udienza: tale condotta è valutata come prova dell’avvenuta liquidazione della prestazione.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia, superati solo con la decisione delle Sezioni Riunite. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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