Interesse all’accesso al Fondo sanitario nel giudizio di parifica ARPA (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 12 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avvenuta approvazione per legge del rendiconto regionale non esaurisce l’interesse al ricorso avverso la decisione di parifica. L’effetto certativo collegato al decisum di (non) parifica si riflette in via automatica sugli esercizi successivi, sicché la lesione concreta e attuale deriva dallo scostamento tra le risultanze approvate per legge e quelle accertate in sede di parifica, e solo queste ultime fanno stato. La decisione di diniego di parifica deve fondarsi su accertamenti oggettivi e non opinabili, idonei a dimostrare in concreto come l’illegittimità riscontrata abbia inciso, nell’an e nel quantum, sul saldo, non essendo sufficiente il rilievo di un’illegittimità astratta. Ai fini della riforma del decisum non rilevano gli adeguamenti contabili intervenuti al di fuori del ciclo di bilancio sottoposto a scrutinio.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Molise aveva dichiarato la non parifica del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2022, ravvisando una pluralità di irregolarità, ciascuna ritenuta idonea, per gravità, a fondare il diniego totale. La Regione ha impugnato la decisione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, articolando nove motivi, dopo aver riapprovato il rendiconto con legge.
La Procura generale ha eccepito in via principale il difetto di interesse, sostenendo che l’approvazione per legge avesse reso inutile il vaglio nel merito. La questione centrale diviene, dunque, la persistenza dell’interesse e i limiti del sindacato sui singoli capi del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite rigettano l’eccezione preliminare. In continuità con il proprio precedente, si afferma che l’oggetto del giudizio di parificazione è l’accertamento della corretta, veritiera e legittima dimensione del saldo. Il principio di continuità del bilancio proietta l’effetto certativo sugli esercizi successivi: la legge di approvazione del rendiconto non produce alcun effetto sanante rispetto al diverso saldo accertato dal giudice del controllo.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il ciclo di bilancio 2022 risulta travolto dalla mancata applicazione del disavanzo non recuperato nel 2021, quantificato in 41.323.008,09 euro, ben prima delle pronunce costituzionali. La legge in deroga sui tempi di rientro è sopravvenuta rispetto all’esercizio in cui il disavanzo andava applicato. Si violano i principi di veridicità, continuità ed equilibrio del bilancio. Il rendiconto è stato trattato come una “monade contabile”.
Sul finanziamento dell’ARPA Molise con risorse del fondo sanitario, il terzo motivo è accolto. Manca un accertamento secondo parametri oggettivi: non basta la quantificazione forfettaria e costante della spesa, né il generico richiamo alle finalità istituzionali. Occorre verificare in concreto quanta parte del finanziamento sia stata destinata ad attività estranee ai LEA.
Il sesto motivo è rigettato: la non corretta contabilizzazione del Fondo residui perenti altera la dimensione del saldo disponibile anche in caso di eccesso. Il settimo è accolto: per effetto del nuovo regolamento pattizio, le fatture extra budget verso pazienti extraregionali divengono esigibili solo all’esito della compensazione interregionale. Il nono è accolto per carenza di prova sull’automatismo dell’obbligo verso i consorzi di bonifica.
Il ricorso è accolto parzialmente: si conferma la mancata parifica del rendiconto 2022, con riforma in parte qua della decisione impugnata.
Nota della Redazione
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