Irregolarità del conto economale per assenza di regolamento interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 171 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del fondo economale non può essere approvato quando la gestione sia stata governata da prassi interne non formalizzate, in assenza di un regolamento specifico e con uno strumento informatico non concepito per la rendicontazione giudiziale. La declaratoria di irregolarità non comporta di per sé condanna dell’agente contabile, che ha operato secondo le procedure predisposte dall’amministrazione e senza rilievi degli organi di controllo interno. Compete invece all’amministrazione universitaria adottare misure organizzative e regolamentari idonee a garantire chiarezza, tracciabilità e legittimità della gestione economale, con modelli coerenti rispetto alle esigenze della rendicontazione giudiziale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un dipartimento universitario per l’esercizio 2018. Il conto, depositato telematicamente e assegnato al magistrato istruttore, non risulta sottoscritto dall’agente contabile ed è privo di un autonomo provvedimento di parificazione. Il magistrato istruttore rileva plurime irregolarità gestionali e conclude per l’assenza dei presupposti di procedibilità, in subordine per l’impossibilità di approvare il conto e di discaricare l’agente.
L’agente contabile eccepisce in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito sarebbe avvenuto in data anteriore a quella risultante dal sistema informativo. Nel merito deduce di aver operato nel rispetto delle prassi dell’Ateneo e delle istruzioni interne, eccependo l’improcedibilità e, in via ulteriormente subordinata, l’insussistenza di responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Ai sensi dell’art. 150 cod. giust. cont., il termine quinquennale decorre dal deposito del conto presso la segreteria. Dalla consultazione dei sistemi informativi emerge che la resa si è perfezionata con l’upload telematico, mentre la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro. Il perfezionamento del deposito è dunque quello risultante dal sistema, secondo la disciplina regolamentare dello stesso.
Quanto alla mancata sottoscrizione del registro, il Collegio osserva che l’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione e che la prassi dell’Ateneo non prevedeva la firma del registro da parte degli economi. La mancanza di un formale provvedimento di parificazione non è imputabile all’agente, trattandosi di adempimento rimesso a un organo diverso dall’amministrazione. In via preliminare, nessuno dei due profili integra causa ostativa alla procedibilità.
Nel merito, il conto presenta irregolarità che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. Esse derivano in prevalenza da prassi operative consolidate, in assenza di un quadro regolamentare interno chiaro. Il regolamento di contabilità dell’Ateneo fissava un tetto alla dotazione iniziale del fondo, ma non individuava le tipologie di spesa ammissibili né un sistema autorizzativo autonomo. Il superamento del limite è avvenuto tramite reintegri successivi disposti senza deliberazione formale dell’organo competente.
Il gestionale obbligatorio per la tenuta del registro consentiva il raccordo con la contabilità generale, ma non una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni: le causali risultano generiche, i beneficiari spesso indicati con anagrafica generica, le modalità di pagamento non sempre desumibili. La relazione dell’organo di controllo interno è formalmente presente, ma sul piano sostanziale non reca specifiche segnalazioni sulle singole gestioni.
Il Collegio afferma che l’esigenza di strumenti agili per le spese minute e urgenti va bilanciata con le regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo. La responsabilità dell’agente va però valutata alla luce del contesto complessivo: un sistema basato su prassi consolidate e su uno strumento informatico predisposto dall’amministrazione, senza rilievi dei controlli interni. Di qui la declaratoria di irregolarità della gestione, senza condanna e con demand agli organi dell’Ateneo per l’adozione delle misure necessarie.
Nota della Redazione
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