Recupero indebito pensionistico e termine decadenziale annuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 536 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335 del 1995 (tabella F), trova applicazione la disciplina dell’art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, che impone all’INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e di provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza. Il termine per il recupero ha natura decadenziale: la verifica deve essere svolta nell’anno civile di conoscibilità dei redditi e il recupero deve intervenire, a pena di decadenza, entro l’anno civile successivo. La fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 206 d.P.R. n. 1092 del 1973, non derivando l’indebito da revoca o modifica di un provvedimento di pensione liquidato in via definitiva ai sensi degli artt. 204 e 205 dello stesso d.P.R.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità erogata dalla gestione ex INPDAP, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha rideterminato il trattamento pensionistico sulla base dei redditi dell’anno 2016, disponendo il recupero di una somma asseritamente corrisposta in eccedenza rispetto ai limiti di cumulabilità della tabella F, mediante trattenute mensili sulla pensione.
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di irripetibilità della somma, deducendo la violazione della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione e l’erronea determinazione dei redditi considerati. L’INPS si è costituito sostenendo la correttezza della verifica reddituale massiva e l’obbligatorietà del recupero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso richiamando, su identico thema decidendum tra le stesse parti, la propria precedente sentenza n. 565 del 2023, dalle cui argomentazioni non ha ravvisato motivi per discostarsi. Il nodo giuridico centrale è la tempestività dell’azione di recupero dell’indebito pensionistico.
Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 206 d.P.R. n. 1092 del 1973, poiché l’indebito non deriva da revoca o modifica di un provvedimento di pensione liquidato in via definitiva, ma dal superamento dei limiti reddituali della tabella F. Si applica pertanto l’art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, secondo cui l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 3802 del 2019; Cass. civ., sez. lav., n. 26601 del 2020), la Corte ha affermato che l’avverbio “annualmente” non contiene un termine decadenziale, ma fissa il referente temporale dal quale decorre il termine “entro l’anno successivo”, il cui superamento estingue il diritto: la verifica va svolta nell’anno civile di conoscibilità dei redditi e il recupero deve avvenire, a pena di decadenza, entro l’anno civile successivo.
Nel caso concreto, i redditi di interesse erano quelli percepiti nell’anno 2016, oggetto di dichiarazione nel 2017. L’INPS era in possesso dei parametri reddituali richiesti: la contestazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2018, termine dell’anno successivo a quello in cui doveva essere ultimata la verifica. Il recupero è stato invece disposto con provvedimento del 2019, oltre il termine decadenziale.
La Corte ha inoltre rilevato che l’Istituto, pur sollecitato con ordinanza istruttoria a fornire dettagliata evidenza dei conteggi, ha depositato una relazione del tutto insufficiente a dimostrare la correttezza del proprio operato. Ne emerge la mancata prova dell’assenza di buona fede del ricorrente, che aveva correttamente esposto i redditi nel modello Unico 2017 utilizzato dall’INPS in sede di verifica.
Conclusivamente, il ricorso è stato accolto: dichiarata l’irripetibilità delle somme corrisposte e l’obbligo di restituzione di quanto recuperato nelle more del giudizio, con condanna dell’INPS agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. Le spese legali sono state compensate.
Nota della Redazione
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