Cessazione della materia del contendere su riliquidazione pensionistica e revoca della CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 33 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando le parti concordemente chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere perché l’ente previdenziale ha medio tempore proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare la cessazione, con compensazione delle spese. La sopravvenuta definizione del rapporto rende inutile la consulenza tecnica d’ufficio già disposta, con conseguente obbligo di revoca del relativo provvedimento. Il giudice non può pronunciarsi nel merito della pretesa originaria, ma deve limitarsi a constatare l’intervenuta soddisfazione della domanda e a definire il processo con pronuncia di rito.
Il Fatto
Il ricorrente, medico già dipendente di un’università pubblica e collocato in quiescenza, ha chiesto dapprima in via amministrativa e poi in sede giudiziaria il ricalcolo e il pagamento del trattamento pensionistico, assumendo che la base pensionabile dovesse comprendere l’indennità perequativa (c.d. indennità ospedaliera o De Maria) percepita in costanza del rapporto di lavoro.
Costituitosi l’INPS per il rigetto, il Giudice unico delle pensioni disponeva consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza n. 1 del 29.01.2024 per determinare il corretto trattamento spettante. Prima del giuramento del consulente, le parti presentavano istanza congiunta il 14.02.2024, rappresentando che l’Istituto aveva proceduto alla riliquidazione della pensione, in accoglimento parziale delle istanze, e chiedendo la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice non attiene al merito della pretesa pensionistica, ma alla definizione del processo a fronte di un sopravvenuto fatto estintivo dell’interesse. Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese compensate, avendo l’INPS provveduto alla riliquidazione del trattamento.
Il giudice prende atto dell’istanza congiunta e constata che la riliquidazione ha realizzato, sia pure in misura parziale, la pretesa dedotta in giudizio. La domanda originaria risulta così soddisfatta, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione di merito e impossibilità di una pronuncia sul merito stesso.
Su queste basi la Corte dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio, in linea con la richiesta concorde delle parti.
La pronuncia di rito comporta inoltre la revoca dell’ordinanza n. 1 del 29.01.2024, che aveva disposto la consulenza tecnica d’ufficio. Il venir meno dell’oggetto dell’accertamento rende l’ausilio del consulente privo di utilità, dovendosi definire il processo senza accertamento tecnico del trattamento spettante.
L’esito è quindi di mero rito: il giudice non accerta la correttezza della base pensionabile né la misura della riliquidazione, ma si limita a prendere atto della definizione del rapporto e a chiudere il processo con la formula concordata dalle parti.
Nota della Redazione
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