Cessata la materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 1 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico in cui la pretesa del ricorrente trovi soddisfazione in sede amministrativa nel corso del processo, va dichiarata la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Ai fini delle spese, tuttavia, non si applica automaticamente la regola della soccombenza formale: opera il principio di soccombenza virtuale, che impone di verificare quale parte avrebbe ragionevolmente visto riconosciute le proprie ragioni ove il giudizio fosse proseguito. Ne deriva che le spese di lite vanno poste a carico dell’istituto previdenziale quando il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la cessazione della materia del contendere, sia intervenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Giustizia cessato dal servizio per invalidità assoluta e permanente, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia gastrica, ascritta all’ottava categoria della Tabella A. La Commissione medico-legale aveva confermato l’ascrivibilità vitalizia tabellare, cosicché l’interessato aveva presentato domanda di pensione privilegiata.
L’INPS, benché reiteratamente diffidato, era rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla liquidazione della prestazione con decorrenza dalla cessazione dal servizio e per il pagamento degli arretrati. Nel corso del giudizio l’Istituto ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo medio tempore emesso il provvedimento pensionistico di privilegio, con corresponsione delle differenze con il rateo di agosto 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha aderito alla concorde richiesta delle parti, rilevando che la questione controversa aveva trovato soluzione in sede amministrativa. La prova è offerta dal deposito agli atti, avvenuto il 28 ottobre 2024, del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di arretrati sul trattamento pensionistico.
La cessazione della materia del contendere lascia aperta la questione delle spese di lite, che le parti avevano diversamente impostato: il ricorrente ne chiedeva la condanna, l’INPS insisteva per la compensazione. La Corte ha richiamato il principio di soccombenza virtuale, già affermato dalla stessa Sezione Giurisdizionale Puglia con la sentenza n. 342/2017.
In applicazione di tale criterio, le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono state accollate all’Istituto resistente. Determinante è il dato temporale: il riconoscimento provvedimentale del diritto è pacificamente avvenuto, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale. La sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente non è quindi imputabile a una sua scelta processuale, ma all’inerzia dell’amministrazione.
La Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere e condannato l’INPS al pagamento delle spese, liquidate equitativamente in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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