Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 87 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Ne consegue il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al gestore e l’attrazione delle controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. La Corte dei conti, investita del giudizio di parificazione del conto, deve pertanto dichiarare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, in applicazione degli artt. 39 e 17 dell’allegato 2 del codice della giustizia contabile.
Il Fatto
L’Unione Pedemontana Parmense ha depositato il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2022, reso dall’agente contabile gestore di una struttura ricettiva. Il conto, inizialmente pari a 5.526,00 euro, è stato rettificato in 10.635,00 euro a seguito di nota istruttoria del magistrato relatore: il gestore aveva dichiarato un errore del software gestionale, che non calcolava le presenze inserite manualmente. È emerso un disallineamento tra l’importo confluito nel conto e quanto versato al gestore della struttura, con un ammanco di 16,00 euro.
La Procura regionale ha chiesto la restituzione degli atti al magistrato istruttore per accertare l’effettiva consistenza del carico. Dopo l’ordinanza istruttoria n. 77 del 27 ottobre 2025 e il supplemento istruttorio, l’Unione ha rappresentato l’impossibilità di riconciliare i dati con quelli forniti dalla Questura, ha dichiarato sanate le problematiche gestionali e ha versato la somma mancante. Il Pubblico ministero ha quindi concluso per la regolarità del conto, senza addebito.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina d’ufficio, in via pregiudiziale, i presupposti della giurisdizione contabile nel giudizio avente ad oggetto il conto presentato dal gestore di una struttura ricettiva. Richiama per ragioni di sinteticità le motivazioni delle sentenze della stessa Sezione dalla n. 53 alla n. 64 del 2026, alle quali rinvia per la completa ricostruzione della problematica.
Il Collegio richiama altresì la recente ordinanza n. 1527/2026 della Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha affermato come, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria.
Da tale qualificazione discende il venir meno della loro qualifica come agenti contabili. La conseguenza è l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
La Corte dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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