Pensione anticipata lavoratori precoci cessata materia del contendere dopo riliquidazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 39 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, fondata sull’acquisizione dei dati retributivi in precedenza non trasmessi dal datore di lavoro, fa venir meno l’interesse alla decisione e determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara l’estinzione del giudizio quando le parti concordino sull’intervenuta satisfazione della pretesa e la documentazione prodotta dall’Istituto confermi la conformità del provvedimento alla domanda. La compensazione delle spese trova giustificazione nella collaborazione prestata dall’ente previdenziale e nella riconducibilità dell’inadempimento al soggetto tenuto alla trasmissione dei dati. La regola processuale opera anche nel rito pensionistico davanti alla Corte dei conti, in composizione monocratica, senza necessità di pronuncia sul merito del diritto vantato.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato all’INPS domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci e per la concessione del trattamento. L’Istituto ha rilasciato la certificazione del riconoscimento delle condizioni di accesso con decorrenza dal 07.09.2021, ma non ha dato seguito alla liquidazione.

Esperito senza esito il ricorso amministrativo, rigettato per carenza di un vero e proprio provvedimento, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto ai sensi della legge n. 232/2016 e la condanna dell’ente al pagamento della prestazione, con i ratei maturati, interessi, rivalutazione e spese. L’INPS si è costituito eccependo di non poter liquidare perché il datore di lavoro non aveva trasmesso i dati retributivi necessari, e ha chiesto un rinvio per acquisirli.

La Motivazione della Corte

Il giudizio è stato rinviato su istanza concorde delle parti per consentire la trasmissione dei dati mancanti. All’udienza successiva l’Istituto ha depositato una nota con la riliquidazione della pensione sulla base dei nuovi dati acquisiti.

Il giudice unico delle pensioni ha verificato che il prospetto di liquidazione è stato inviato al difensore del ricorrente e che questi non ha formulato eccezioni, dichiarandosi d’accordo sulla cessata materia del contendere, come confermato in udienza.

Su questa base la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. La decisione non affronta il merito del diritto alla prestazione: la pretesa risulta soddisfatta in via amministrativa prima della decisione, e ciò esaurisce l’interesse azionato.

Quanto alle spese, il giudice ha disposto la compensazione valorizzando la collaborazione prestata dall’ente previdenziale. L’INPS, infatti, ha posto in essere l’attività necessaria alla definizione della posizione, mentre la mancata trasmissione dei dati retributivi è riferibile al datore di lavoro, estraneo al giudizio.

Il dispositivo dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, e conferma l’assetto proprio del rito pensionistico davanti alla Corte dei conti in composizione monocratica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *