Cessazione della materia del contendere su rimborso oneri di riscatto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 226 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta priva di oggetto per effetto di fatti sopravvenuti e le parti ne facciano concorde richiesta. Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento dei relativi presupposti e la mancanza di contestazioni residue sul punto. La compensazione delle spese di lite può essere disposta ove ricorra l’adesione delle parti e la condotta dell’ente previdenziale abbia reso necessaria l’iniziativa giudiziale per difetto di riscontro alle richieste dell’interessato.

Il Fatto

La ricorrente, ex dipendente di un Comune e pensionata della Gestione ex INPDAP dal settembre 2018, ha agito dinanzi alla Corte dei conti per ottenere il rimborso di oneri di riscatto a fini pensionistici, assumendo di essere creditrice dell’INPS della somma di € 899,68. Il riscatto di un corso di assistente sociale era stato originariamente concesso con determina INPS del 14.12.2004, mediante n. 72 trattenute mensili sullo stipendio, per complessivi € 5.921,03 dal gennaio 2005 al dicembre 2010. Una successiva determinazione del 25.1.2013 ha rideterminato l’onere, dimezzandolo in sole 36 rate.

Secondo la ricorrente, in esito a tale rideterminazione l’INPS ha restituito, il 18.9.2019, l’importo inferiore di € 2.184,43, invece dei dovuti € 3.084,11, senza motivare la riduzione neppure in riscontro a una diffida notificata il 9.1.2020. L’identica pretesa, proposta con decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, era stata esitata con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. L’INPS ha ricostruito la vicenda sostenendo la correttezza dell’importo restituito; nelle more, parte attrice ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, con adesione dell’Ufficio Avvocatura INPS all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico delle pensioni ha individuato l’oggetto della causa nella domanda di pagamento della somma residua di € 899,68, quale differenza di onere di riscatto versato in eccedenza da titolare di pensione diretta. L’Ufficio Avvocatura INPS ha illustrato la propria ricostruzione, non contestata da parte attrice, che ha anzi richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Secondo la difesa dell’Istituto, la rettifica del riscatto non sarebbe dipesa da un errore dell’ente previdenziale, ma dalla ricongiunzione di periodi — incluso un periodo di maternità — che l’interessata aveva in precedenza chiesto di riscattare. Una volta coperti tali periodi da contribuzione ricongiunta, l’onere di riscatto è stato rideterminato su un periodo più breve, con riduzione del relativo importo a carico dell’interessata.

L’INPS ha inoltre dedotto che il pagamento netto di € 2.184,43 corrisponde alla differenza tra gli oneri pagati e la ritenuta erariale, poiché la maggior somma versata ha prodotto in favore della ricorrente una deducibilità superiore rispetto a quella spettante dopo la riduzione dell’onere a € 3.084,11. A sostegno ha richiamato l’art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, secondo cui dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente per la ricongiunzione e i riscatti di periodi assicurativi.

Preso atto della concorde richiesta delle parti, il Giudice monocratico ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta. Quanto alle spese, ha ritenuto di doverle compensare, accogliendo l’istanza della ricorrente e l’adesione di controparte sul punto. Il giudizio si è concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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