Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 14 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico il ricorrente deve depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c.. L’inosservanza di tale onere determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Il sopravvenuto riconoscimento della pretesa da parte dell’amministrazione nel corso del giudizio non sana il vizio procedurale né preclude la declaratoria di estinzione, quando la parte non abbia osservato il prescritto onere di deposito.

Il Fatto

Il ricorrente, militare posto in congedo, aveva chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995. Nel corso del giudizio il difensore ha rappresentato che l’INPS aveva riconosciuto la domanda e che, pertanto, non sussisteva più interesse alla prosecuzione.

Nessuna delle amministrazioni intimate, il Ministero della Difesa e l’INPS, si è costituita. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato d’ufficio il difetto dell’adempimento imposto dall’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., che obbliga il ricorrente a depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente la data di udienza. La parte attrice non ha osservato tale prescrizione.

La conseguenza è la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c.. Il rilievo è autonomo e prescinde dalla circostanza che l’INPS abbia riconosciuto la pretesa: la cessazione dell’interesse alla prosecuzione, dichiarata dalla difesa, non incide sul mancato assolvimento dell’onere processuale, né consente di definire diversamente il giudizio.

Il Collegio non è quindi sceso all’esame del merito della domanda di riliquidazione. La decisione si esaurisce nella rilevazione del vizio procedurale e nella sua qualificazione in termini di estinzione, con integrale assorbimento di ogni ulteriore profilo.

Nulla è stato disposto per le spese di giudizio. La declaratoria di estinzione è stata pronunciata in composizione monocratica e comunicata alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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