Parere negativo sull’acquisizione indiretta di partecipazione in società mista del servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 104 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 sull’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società mista che gestisce il servizio idrico integrato è negativo quando l’ente non dia analitica motivazione sulla necessità dell’operazione rispetto a soluzioni alternative e sulla sua convenienza economica. La scelta di rafforzare la partnership con un solo socio industriale, senza alcun confronto con altri operatori in possesso delle qualificazioni tecniche, non soddisfa l’onere motivazionale. All’assenza di una gara a doppio oggetto consegue il rischio di vulnerazione dei principi di concorrenza e trasparenza. L’operazione che attribuisca al socio privato la nomina dell’amministratore delegato, un casting vote e i poteri gestionali determina una sostanziale cessione della governance di una società a controllo pubblico.
Il Fatto
Il Comune istante ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione consiliare con cui ha approvato un progetto di rafforzamento della partnership industriale tra la società partecipata multiutility e il socio industriale, con aumento di capitale in natura e acquisto di una partecipazione indiretta nella neocostituita società veicolo del servizio idrico integrato.
La questione giunge alla Sezione perché l’ente ha subordinato l’efficacia della deliberazione al parere della Corte, oltre che a quello dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto i parametri dell’art. 5 del T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022, che impongono all’amministrazione un’analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Richiama l’orientamento delle Sezioni riunite, che qualificano la funzione come peculiare attività di controllo, con verifica dell’affidabilità delle stime.
Sul primo profilo, la Corte rileva l’inadempimento dell’onere di motivazione analitica. L’ente ha considerato una sola opzione, il rafforzamento della partnership con il socio industriale, senza valutare soluzioni alternative né altri operatori qualificati. Manca l’esplicitazione delle ragioni per cui le finalità istituzionali possano essere raggiunte esclusivamente mediante tale operazione. Poiché gli esiti e i tempi della futura gara di ambito sono aleatori, il piano di rafforzamento riposa su circostanze non controllabili dai soci pubblici.
Sul secondo profilo, la Sezione osserva che l’art. 17 del T.U.S.P. impone, per la società mista che gestisce servizi pubblici locali, una procedura di evidenza pubblica a doppio oggetto, che investa insieme la sottoscrizione della partecipazione e l’affidamento del servizio, delimitato nell’oggetto e nel tempo. L’operazione in esame, priva di nuova procedura selettiva, altera la composizione delle partecipazioni e l’attribuzione della governance, con possibile emersione di profili di responsabilità amministrativo-contabile.
Sul terzo profilo, la Corte conforma il proprio indirizzo alla tesi sostanzialistica sul controllo pubblico, già affermata dalle Sezioni riunite. Il nuovo statuto attribuisce al socio privato la nomina dell’amministratore delegato, ampie deleghe gestionali e il casting vote, così trasferendo al privato la direzione di una società a controllo pubblico. La modifica della forma di gestione del servizio richiederebbe l’intervento dell’ente di governo d’ambito. A fronte dell’impiego di risorse della collettività, i soci pubblici rinunciano ai poteri di controllo, sacrificando il fine pubblico di cura degli interessi delle comunità amministrate.
La Sezione esprime pertanto parere negativo sulla richiesta.
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Nota della Redazione
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