Pensione privilegiata tab. A per nevralgia trigeminale cronica da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 230 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, l’infermità dipendente da causa di servizio che si presenti, all’esito dell’istruttoria medico-legale, a decorso cronico e stabilizzato va ascritta alla 8^ categoria della tabella A allegata alla l. n. 834/1981, con diritto al trattamento vitalizio e non alla sola indennità una tantum. Ai fini della decorrenza, l’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973 àncora il trattamento alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non alla data della prima convocazione presso la C.M.O.: rileva la domanda, non l’accertamento amministrativo che la segue. Sulle somme arretrate spettano interessi legali o, se più favorevole, rivalutazione monetaria, secondo i criteri delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Il Fatto

Un ex militare di leva, chiamato alle armi nel 1997 e collocato in congedo illimitato nel 1998, contraeva durante il servizio una patologia del nervo trigemino, insorta dopo una protratta esposizione al freddo. Ricoverato più volte negli ospedali militari, presentava nel settembre 1998 domanda di dipendenza da causa di servizio e di pensione privilegiata. Solo nel 2006 la C.M.O. di Napoli, con verbale modello AB n. 1560, giudicava l’infermità ascrivibile alla tabella B, ristorabile con quattro annualità di tabella A; nel 2012 il Comitato di verifica riconosceva la dipendenza dal servizio.

Con decreto n. 83 del 6.12.2016 il Ministero della Difesa concedeva pertanto la sola indennità una tantum, negando il trattamento pensionistico vitalizio. Il ricorrente impugnava la parte negativa del decreto davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’ascrizione alla 8^ categoria di tabella A con decorrenza dalla cessazione dal servizio. Nel 2018, su istanza di aggravamento, era stata riconosciuta una pensione privilegiata ordinaria a decorrere dall’1.4.2017.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Il punto centrale è l’inquadramento tabellare dell’infermità: il Ministero sosteneva che l’ascrizione alla tabella A non dipenda dal carattere cronico della patologia, ma dalla sua entità invalidante, e che nel caso concreto la menomazione non fosse classificabile tra quelle irreversibili.

La Corte disattende questa lettura. Dagli atti emerge, tramite la consulenza tecnica affidata alla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, che l’infermità è una nevralgia trigeminale destra “a frigore” ad espressione cronica, dipendente dal servizio e meritevole di ascrizione all’8^ categoria di tabella A, assimilabile alle “sindromi nevrosiche lievi ma persistenti”. Gli otto anni intercorsi tra l’esordio sintomatologico e la prima tabellarizzazione oggettivano il carattere stabile della patologia, che già all’epoca andava inquadrata nella tabella A e non nella tabella B.

Il secondo snodo riguarda la decorrenza. L’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973 subordina il riconoscimento del trattamento privilegiato dal momento della cessazione del servizio alla presentazione della domanda entro due anni. Poiché il ricorrente ha depositato l’istanza il 30.9.1998, prima della cessazione avvenuta il 9.10.1998, il diritto decorre da tale data. La Corte chiarisce che non rileva la data della prima convocazione presso la C.M.O. indicata nel parere: un conto è l’accertamento amministrativo, un conto è la domanda cui la legge àncora la decorrenza. Il verbale della C.M.O. individua, del resto, nel 12.5.1998 la data di piena conoscibilità della malattia.

Il trattamento vitalizio è pertanto riconosciuto dall’8^ categoria di tabella A a decorrere dal 9.10.1998 e fino all’1.4.2017, data del successivo riconoscimento pensionistico. Sulle somme arretrate spettano interessi legali o, se più favorevoli, rivalutazione monetaria, secondo i criteri delle SS.RR. QM n. 10/2002 e QM n. 6/2008. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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