Cessazione materia contendere e inammissibilità domanda risarcitoria tardiva nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 185 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche d’ufficio, si verifica quando viene meno la posizione di contrasto tra le conclusioni delle parti per sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminano le ragioni del contendere e la necessità della pronuncia. Nel giudizio pensionistico, il giudizio di inidoneità espresso in sede di ricorso amministrativo e il conseguente collocamento a riposo, satisfattivi dell’interesse azionato, integrano i presupposti della cessazione. La domanda risarcitoria proposta con nota depositata prima dell’udienza è inammissibile se non ricorrono gravi motivi e non vi è autorizzazione del giudice, ai sensi dell’art. 164, comma 1, terzo periodo, c.g.c. Nel merito, la valutazione tecnica operata dalla Commissione Medica di Verifica non integra fatto ingiusto quando non siano provati violazione di legge o eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, istruttoria incompleta o macroscopico difetto di motivazione.

Il Fatto

Una dipendente a tempo indeterminato di una struttura sanitaria, assente dal lavoro per malattia e sottoposta a decurtazioni stipendiali, chiedeva di essere visitata ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della l. 8.8.1995, n. 335. La Commissione Medica di Verifica dell’INPS di Bari esprimeva giudizio di idoneità al servizio con eventuali limitazioni. La ricorrente impugnava quel verbale davanti alla Corte dei conti, deducendo irregolare costituzione della Commissione, compromissione del diritto di difesa e infondatezza della valutazione, e chiedeva l’accertamento dell’inabilità assoluta e permanente.

Nel corso del giudizio sopravveniva il giudizio della Commissione Medica Interforze di II^ istanza, che la valutava permanentemente non idonea al servizio in modo relativo alle mansioni del profilo di inquadramento. L’ente di appartenenza ne deliberava quindi il collocamento a riposo per inabilità. La ricorrente dichiarava di non avere più interesse alle domande del ricorso e rinunciava alle stesse, chiedendo però la condanna dell’INPS al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di cessazione della materia del contendere, richiamando il principio per cui essa va dichiarata anche d’ufficio quando viene del tutto a mancare la posizione di contrasto tra le rispettive conclusioni delle parti per circostanze sopravvenute che incidono sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminando le ragioni del contendere (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).

Applicando tale principio, il collegio rileva che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medica Interforze di II^ istanza e il conseguente provvedimento di collocamento a riposo sono satisfattivi dell’interesse fatto valere con il ricorso. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere quanto alle domande formulate in via introduttiva.

Diversa è la sorte della domanda risarcitoria, avanzata con nota depositata prima dell’udienza. La Corte ne rileva anzitutto l’inammissibilità sotto il profilo processuale, perché formulata in violazione dell’art. 164, comma 1, terzo periodo, c.g.c., che consente alle parti di modificare domande, eccezioni e conclusioni solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.

Nel merito, la domanda è comunque infondata, non essendo ravvisabile alcun fatto ingiusto nella valutazione operata in prima battuta dalla Commissione Medica di Verifica di Bari. Non è dirimente che il giudizio favorevole sia stato reso dalla Commissione di II^ istanza sul medesimo quadro clinico: la prima Commissione ha operato valutazioni tecniche di fatti suscettibili di diverso apprezzamento, rispetto alle quali non è stata fornita prova adeguata di evidenti profili di violazione di legge ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, istruttoria incompleta o macroscopico difetto di motivazione. Sono questi i limiti entro cui è sindacabile la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 663/2025).

La Corte dispone infine la compensazione delle spese, in considerazione dei giusti motivi ravvisati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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