Conto giudiziale irregolare per mancata autosufficienza rappresentativa e inversione procedimentale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 210 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile, anche se concessionario esterno del servizio di riscossione tramite apparecchi automatici, è tenuto alla resa del conto giudiziale, che deve essere un documento autosufficiente e idoneo a consentire una verifica immediata della corrispondenza tra riscosso e versato, senza bisogno di riscontri documentali successivi acquisiti in istruttoria. L’inversione procedimentale tra parifica e approvazione del conto costituisce un elemento oggettivo di irregolarità, non sanabile dall’eccezionalità del contesto pandemico che può solo escludere la colpa dell’agente. La disciplina sulla responsabilità contabile si applica al personale sanitario e la giurisdizione della Corte dei conti sussiste per tutte le aziende pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale.
Il Fatto
La Corte dei conti ha esaminato il conto giudiziale reso da una società di capitali, quale agente contabile concessionario esterno del servizio di riscossione dei ticket sanitari per conto di un’azienda ospedaliera universitaria. L’agente aveva gestito le entrate per il periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2019. All’esito dell’istruttoria, il Magistrato istruttore ha rilevato diverse criticità, tra cui il ritardo nella presentazione del conto, l’inversione temporale tra la parifica e l’approvazione dello stesso, la mancata quadratura tra le somme riscosse e quelle versate e l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno.
L’amministrazione sanitaria si è costituita, fornendo una ricostruzione analitica delle discrasie e giustificando le anomalie procedurali con il contesto emergenziale determinato dalla pandemia da Covid-19. In particolare, ha spiegato che la differenza contabile era riconducibile a tre distinti riversamenti e che la mancata indicazione di alcuni importi era dovuta al criterio di competenza economica adottato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che il giudizio di conto è una procedura necessaria volta a verificare la legittimità della gestione del denaro pubblico, non essendo sufficiente l’esposizione di dati aggregati. Ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di natura necessaria del rendiconto e ha affermato che l’obbligo di resa del conto grava su chiunque maneggi denaro pubblico, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’amministrazione. Il conto deve quindi essere autosufficiente, senza necessità di integrazioni extracontabili.
Sul primo profilo di irregolarità, la Corte ha osservato che la parifica è un’attività propedeutica all’approvazione del conto, che deve precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio. Nel caso concreto, tale sequenza è risultata invertita. Sebbene lo sfasamento sia stato causato dall’eccezionale carico di lavoro dovuto all’emergenza Covid-19, ciò può escludere l’imputabilità soggettiva all’agente ma non sanare l’anomalia procedimentale, che costituisce un elemento oggettivo di irregolarità.
In merito alla discrasia contabile, la Corte ha riconosciuto che la ricostruzione fornita dall’amministrazione appare corretta sul piano sostanziale, ma ha precisato che il conto, così come presentato, non era idoneo a consentire l’immediata verifica giudiziale. La necessità di acquisire documenti extracontabili solo in corso di giudizio integra un autonomo profilo di carenza di autosufficienza rappresentativa del conto.
La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno è stata invece considerata un’irregolarità non riferibile all’agente contabile ma all’amministrazione, che dovrà provvedervi per il futuro. All’esito, la Corte ha dichiarato il conto irregolare, pur non risultando alcun ammanco e non essendo emerse responsabilità patrimoniali.
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Nota della Redazione
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