Revisione pensionistica illegittima oltre il termine triennale per fatti noti (Corte dei Conti Sez. I App. n. 120 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dei trattamenti di quiescenza, ai sensi dell’art. 205 d.P.R. n. 1092/1973, è operabile solo entro il termine triennale, a prescindere dalla natura degli elementi emersi. Il decorso del termine non può essere eluso quando le informazioni che fondano la revisione erano già nella sfera di conoscibilità dell’amministrazione previdenziale, ancorché questa non vi abbia dato seguito con la dovuta diligenza istruttoria. La ricongiunzione dei servizi e la conseguente liquidazione della pensione, basate su comunicazioni dell’amministrazione militare, non integrano una falsa rappresentazione dei fatti da parte del pensionato. L’assenza di propositi dolosi dell’interessato e la stabilità del trattamento percepito per un ragionevole lasso di tempo tutelano il legittimo affidamento e precludono la ripetibilità delle somme.
Il Fatto
Un lavoratore, dopo aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e aver ottenuto una pensione privilegiata, era stato assunto da un Comune e, su sua istanza, aveva beneficiato della ricongiunzione gratuita del periodo militare con quello civile. L’ente previdenziale, subentrato all’INPDAP, a distanza di dodici anni dalla liquidazione della pensione ordinaria, aveva avviato una revisione d’ufficio, escludendo il periodo già valorizzato e recuperando l’indebito di circa € 112.372,54.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto ammissibile l’appello dell’INPS, rilevando che le doglianze attenevano alla verifica dei limiti di revisionabilità del provvedimento e non a una mera rimeditazione dei fatti, con ciò escludendo la violazione dell’art. 170 c.g.c. e dell’art. 190, comma 2, c.g.c..
Nel merito, ha giudicato l’appello infondato, poiché la revisione del trattamento di quiescenza era stata disposta ben oltre il termine triennale previsto dall’art. 205 d.P.R. n. 1092/1973. Le verifiche che avevano condotto alla modifica erano state avviate solo nel 2016, mentre l’amministrazione disponeva già degli elementi necessari per intervenire sin dalla richiesta di ricongiunzione del 1989.
La Corte ha evidenziato che la correttezza del provvedimento originario non era condizionata da condotte dolose del pensionato, il quale aveva semplicemente richiesto un beneficio. La circostanza che fossero bastate semplici ricerche d’archivio per scoprire l’anomalia dimostrava come l’amministrazione avesse tutti gli strumenti per evitare l’errore, senza poter ora addossare all’interessato le conseguenze della propria inerzia. Il principio di buona fede e la tutela dell’affidamento del pensionato impedivano, pertanto, la revisione in via tardiva.
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Nota della Redazione
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