Conto giudiziale dell’agente di riscossione esteso a tutte le entrate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 196 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conto giudiziale degli agenti di riscossione degli enti locali, l’obbligo di rendicontazione di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. riguarda tutte le somme comunque introitate nella gestione affidata, a prescindere dalle modalità di pagamento. L’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 va interpretato nel senso che per maneggio di danaro pubblico deve intendersi la disponibilità del denaro, non la materiale detenzione. Ne consegue che è improcedibile il conto giudiziale che descriva solo le operazioni effettuate in contanti e non anche le riscossioni dematerializzate. Ove invece risulti attestata l’assenza di qualsiasi riscossione, con saldo finale pari a zero, si configura l’assenza di gestione e va dichiarato il non luogo a procedere.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto i conti giudiziali resi dall’agente contabile di un Comune, in relazione alla riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada e della Tosap per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. I conti erano stati depositati corredati dalle determinazioni di parificazione adottate dal responsabile dell’area economico-finanziaria dell’ente.

Espletate le richieste istruttorie, era emerso che le rendicontazioni dell’agente riguardavano esclusivamente le somme riscosse per contanti, senza considerare gli introiti acquisiti mediante conto corrente postale, bonifici e PagoPA. Il magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, aveva quindi prospettato l’inidoneità dei documenti depositati a integrare il conto giudiziale, con conseguente improcedibilità, salvo configurare il non luogo a procedere per un conto privo di movimentazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che individua la fattispecie soggettiva dell’agente contabile in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico, e che sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti. Il punto decisivo è la nozione di maneggio: essa non coincide con la materiale detenzione del denaro, ma con la sua disponibilità, che prescinde dalla concreta modalità di pagamento utilizzata.

Su questa base la Corte osserva che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse. La disponibilità del denaro versato dal contribuente permane anche quando l’agente sia titolare, per legge e per provvedimento di nomina, di ciascuna operazione contabile curata dall’inizio alla fine, pur in assenza di apprensione materiale delle somme.

La Sezione richiama la propria giurisprudenza in materia di pagamenti PagoPA, bonifico bancario e altre forme di riscossione dematerializzata, nonché le decisioni più recenti della medesima Sezione, e afferma che l’espressione maneggio di danaro pubblico deve essere intesa nel senso più ampio. Non diversamente, le gestioni dematerializzate resterebbero sottratte al necessario giudizio di conto.

Ne deriva la improcedibilità dei conti che si limitino a descrivere la gestione con riferimento alle sole operazioni in contanti, omettendo quelle dematerializzate. Viceversa, per i conti rispetto ai quali è attestata l’assenza di riscossioni tanto in contanti quanto con strumenti telematici, con saldo finale pari a zero, si configura l’assenza di gestione, con conseguente non luogo a procedere.

In applicazione di tali principi, la Corte dichiara il non luogo a procedere per il conto n. 41491 e l’improcedibilità per i conti nn. 40588, 40589, 41492, 42752 e 42753. I conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati con la descrizione esaustiva dell’intera gestione, presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica e da questa depositati presso la Sezione. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente contabile è esposto al giudizio per la resa del conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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