Iscrizione d’ufficio alla Gestione separata resta se cade il capo sanzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19989 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ha a oggetto solo il capo relativo alle sanzioni civili, non travolge il dictum della sentenza impugnata sul debito contributivo, che resta fermo. La sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, fatta valere da entrambe le parti, giustifica la declaratoria e la compensazione delle spese. Il giudice dell’impugnazione non è tenuto ad attestare l’insussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato quando la pronuncia non rientra nei tipi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Nel giudizio di rinvio instaurato dopo l’ordinanza della Cassazione n. 23493/2021, la Corte d’appello rigettava la domanda della ricorrente volta ad accertare l’insussistenza del proprio debito per contributi e sanzioni verso l’Inps, conseguente all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata in relazione al reddito da lavoro autonomo dell’anno 2009. Il giudice di appello riteneva l’iscrizione dovuta per il mancato pagamento del contributo soggettivo e il credito non prescritto.

La ricorrente proponeva ricorso per due motivi, dolendosi della mancata decisione sulle sanzioni civili e della loro non debenza alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, trattandosi di debito relativo all’anno 2009.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, l’Inps documentava di aver rettificato il proprio provvedimento, azzerando il debito per sanzioni, e chiedeva la cessazione della materia del contendere. Analoga richiesta formulava la ricorrente in memoria.

Preso atto della concorde volontà delle parti e della manifesta sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Il principio rilevante è però il suo perimetro: poiché la cessazione riguarda solo il capo delle sanzioni civili, resta fermo il dictum della sentenza impugnata sul debito contributivo.

La Corte compensa le spese del giudizio di cassazione, poiché l’esito è dipeso dalla sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022. Si tratta di una compensazione collegata a una sopravvenienza normativa, non a una soccombenza.

Sul piano processuale, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 4315 del 2020: il giudice dell’impugnazione deve rendere l’attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato solo quando la pronuncia è inquadrabile nei tipi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 — integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Quando invece la pronuncia non rientra in alcuna di tali fattispecie, il giudice non è tenuto a dare atto dell’insussistenza del presupposto. È la conseguenza finale del percorso: la declaratoria di cessazione non impone l’attestazione negativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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