Motivazione per relationem e accertamento induttivo: oneri di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 21552 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci la violazione di norme di diritto di indicarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. La censura che prospetti il vizio di motivazione per relationem e, insieme, la violazione di legge senza specificità è inammissibile. È legittimo l’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvia per relationem a quello della società, poiché il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale. L’accertamento parziale ex art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non è metodo autonomo, ma modalità procedurale che segue le regole degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, potendo basarsi anche sul metodo induttivo.
Il Fatto
La società contribuente e la socia impugnavano gli avvisi di accertamento emessi a titolo di Irpef e Iva per l’anno d’imposta 2010. L’accertamento traeva origine dal verbale con cui la socia aveva denunciato il proprio commercialista per essersi sottratto agli adempimenti fiscali della società, sino a omettere la presentazione delle dichiarazioni e dei bilanci.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva respinto l’appello, confermando la ripresa a tassazione della società e la presunzione di distribuzione extra bilancio nei confronti della socia. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente e dell’art. 39, comma secondo, del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando l’arbitraria applicazione dell’accertamento induttivo. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità: l’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone di indicare le norme violate e di raffrontarle con la sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (Sezioni Unite n. 23745 del 2020).
La Corte ha ribadito che l’onere di indicazione specifica non può essere assolto per relationem con il rinvio generico ad atti del giudizio di appello (Cass. n. 342 del 2021) e che chi censura la violazione di norme deve trascrivere i riferimenti fattuali che ne condizionano l’operatività (Cass. n. 9888 del 2016). Le doglianze di vizio di motivazione e di omesso esame di motivo di appello sono state ritenute incompatibili e generiche.
Il secondo motivo, sulla delega di firma all’avviso di accertamento, è stato dichiarato inammissibile perché censura un accertamento in fatto, e comunque infondato. L’avviso deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’Ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cass. n. 32172 del 2019); la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico e non richiede indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica (Cass. n. 15898 del 2022).
Quanto alla posizione della socia, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente: la Commissione regionale, sia pure sinteticamente, ha esplicitato le ragioni della decisione, rendendo conoscibile il percorso logico-giuridico (Sezioni Unite n. 22232 del 2016). È stato poi confermato l’orientamento secondo cui la motivazione dell’avviso al socio è soddisfatta dal rinvio per relationem a quello della società (Cass. n. 31129 del 2023), mentre la questione sull’art. 2478 bis cod. civ. è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
Infine, quanto all’accertamento parziale ex art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la Corte ha ribadito che esso non è metodo autonomo rispetto agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma modalità procedurale che ne segue le stesse regole, potendo basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo (Cass. n. 12854 del 2022; Cass. n. 28681 del 2019). Il ricorso è stato rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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