Conto corrente aperto: ammissibile l’accertamento della nullità delle clausole anatocistiche (Cass. civ. Sez. I n. 5118 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse, già prima della chiusura del rapporto, all’accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e alla rideterminazione del saldo parziale ricalcolato, depurato dalle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca. Tale interesse mira a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento e nella riduzione dell’importo che la banca potrà pretendere alla cessazione del rapporto. Il correntista che agisce sul presupposto di dedotte nullità di clausole o di addebiti non previsti in contratto è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante il deposito degli estratti periodici riferiti all’intera durata del rapporto; l’omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento del dare e dell’avere, a partire dal primo saldo documentalmente riscontrato.

Il Fatto

Una società correntista, titolare dal 1992 di due rapporti di conto corrente con una banca, convenne in giudizio l’istituto davanti al Tribunale di Cagliari deducendo l’applicazione, sulle aperture di credito, di tassi di interesse usurari e di commissioni di massimo scoperto eccedenti i limiti stabiliti dalla Banca d’Italia. Chiese la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pagate e al risarcimento dei danni.

Il primo giudice dichiarò inammissibile la domanda di ripetizione, ritenendo che l’annotazione in conto di una posta passiva non configuri un pagamento in senso tecnico e che la domanda di rideterminazione del saldo, ancorché connessa, fosse inammissibile fino alla chiusura del rapporto. La Corte di Appello rigettò il gravame. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più doglianze; la banca è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue due piani delle censure. Il primo investe la chiusura dei conti: le doglianze mirano a ottenere una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il controllo della coerenza delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo grado di merito, spettando al giudice del merito la scelta, insindacabile, dei mezzi di prova ritenuti più idonei a fondare la decisione (richiamate, tra le altre, Cass. n. 15235/2022, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, Cass. n. 7993/2023).

Il secondo piano concerne la domanda di mero accertamento del saldo. Qui la Corte accoglie: dallo stesso svolgimento del processo la Corte di merito aveva respinto le censure incentrate sulla chiusura del conto, ma aveva omesso di valutare specificamente i motivi di gravame relativi alla rideterminazione del saldo.

La Corte afferma il principio dell’interesse del correntista all’accertamento, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse. Richiama Cass. n. 21646/2018 e le Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui il correntista, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito, può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui l’addebito si basa e ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto.

Quanto all’onere probatorio, il correntista deve depositare gli estratti periodici riferiti all’intera durata del rapporto. Se ne deposita solo alcuni, non adempie per la parte non documentata; l’omissione, però, non costituisce fatto impediente l’accertamento del dare e dell’avere, che va condotto a partire dal primo saldo documentalmente riscontrato (richiamata Cass. n. 35979/2022).

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti delle censure sub 9.1; la sentenza è cassata in relazione a tali censure, con rinvio al giudice indicato in dispositivo. Nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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