Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS sulla riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 210 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile in materia pensionistica, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione o l’ente previdenziale abbia integralmente soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione. Ai fini della regolazione delle spese, occorre distinguere la posizione dei diversi convenuti e verificare il momento in cui ciascuno ha adempiuto. L’ente previdenziale che abbia provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in data successiva alla notifica del ricorso è soggetto a soccombenza virtuale e va condannato alla refusione delle spese di lite. Non è invece soccombente l’amministrazione datrice di lavoro che abbia trasmesso i dati stipendiali all’ente previdenziale prima dell’iniziativa giudiziaria.
Il Fatto
La ricorrente, già in servizio come assistente capo coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, collocata in quiescenza per infermità, è titolare di pensione di inabilità erogata dall’INPS. Con lettera di diffida inviata nel luglio 2024, ha chiesto sia all’INPS sia all’amministrazione di appartenenza la rideterminazione della prestazione, invocando il ricalcolo della retribuzione pensionabile di quota A, i benefici di cui agli artt. 4 e 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, l’adeguamento ai miglioramenti stipendiali del d.P.R. n. 57/2022 e l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% sulle quote calcolate con il sistema retributivo.
Non essendo intervenuto alcun adeguamento, la ricorrente ha depositato ricorso nel gennaio 2025. Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito rappresentando di aver accolto tutte le istanze con apposita determina, mentre il Ministero della Giustizia ha chiesto l’estromissione, segnalando di aver trasmesso all’ente previdenziale i dati del nuovo trattamento stipendiale.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile rileva che sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, poiché le parti hanno reciprocamente attestato che la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico è stata pienamente soddisfatta. L’interesse alla decisione risulta dunque venuto meno in corso di causa.
La questione centrale attiene alla regolazione delle spese. Il giudice esamina la documentazione in atti e accerta che il Ministero della Giustizia ha comunicato all’ente previdenziale i dati conseguenti ai miglioramenti stipendiali nel maggio 2024, dunque prima dell’iniziativa giudiziaria. Tale condotta esclude la soccombenza dell’amministrazione datrice di lavoro.
Per contro, la riliquidazione del trattamento pensionistico è stata effettuata dall’INPS in data successiva alla notifica del ricorso. Da ciò deriva la soccombenza virtuale dell’ente previdenziale, che va condannato alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in misura complessiva e distratte in favore del legale antistatario.
Il giudice dispone infine l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.