Turn over al 30% per i Comuni non virtuosi: base di calcolo nelle cessazioni dell’anno precedente (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 108 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di capacità assunzionali dei Comuni, l’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 non ha abrogato implicitamente l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, che continua a disciplinare la regola generale del turn over. Per i Comuni “non virtuosi”, ossia con rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti superiore al valore soglia di cui alla Tabella 3 del d.m. 17 marzo 2020, il limite del turn over pari al 30%, applicabile a decorrere dal 2025, va calcolato con riferimento alle cessazioni di personale di ruolo intervenute nell’anno precedente a quello in cui si procede all’assunzione. A tale capacità assunzionale di competenza si sommano gli eventuali resti assunzionali, ossia le capacità maturate in annualità anteriori e non utilizzate, quantificate secondo il regime vigente ratione temporis al momento della cessazione. I limiti di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006 e quelli dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019 hanno applicazione cumulativa e successiva.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Vicari chiedeva alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. Il quesito verteva sull’individuazione delle cessazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del turn over pari al 30%, previsto dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 per i Comuni il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti superi il valore soglia indicato nella Tabella 3 del d.m. 17 marzo 2020. L’ente chiedeva se il limite dovesse essere calcolato esclusivamente sulle cessazioni intervenute nel medesimo esercizio della programmazione assunzionale, oppure su quelle dell’esercizio precedente, cumulando eventualmente quelle maturate in annualità anteriori e non ancora utilizzate.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza proviene da un Comune ed è sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è stato ritenuto ammissibile in quanto attinente alla materia della contabilità pubblica — riguardando la capacità assunzionale degli enti locali —, formulato in termini generali ed astratti e non interferente con altre funzioni della magistratura contabile.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 33 del d.l. n. 34/2019 ha introdotto un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, parametrata al rapporto tra tale spesa e la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio. Tale disciplina non ha abrogato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, che fissa la regola generale del turn over. Per gli enti “non virtuosi”, il legislatore ha previsto il ritorno alla regola del turn over, ma nella misura più restrittiva del 30%, senza specificare l’annualità di riferimento delle cessazioni.
Richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/2024/QMIG e la precedente deliberazione n. 25/2017/QMIG, la Sezione ha chiarito che i criteri per la specificazione del limite del 30% vanno rinvenuti nella disciplina generale: la capacità assunzionale di competenza è quella determinata nell’anno in cui si intende assumere sulla base della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente. La disposizione speciale che consentiva di cumulare anche le cessazioni programmate nella medesima annualità risulta non più attuale. A tale capacità si sommano i resti assunzionali, ossia gli spazi finanziari maturati in precedenza e non utilizzati, secondo il criterio della cristallizzazione al momento della maturazione.
La Corte ha concluso che un ente “non virtuoso” può effettuare assunzioni a tempo indeterminato coprendo il turn over nella misura del 30% delle cessazioni dell’anno precedente, cumulando gli eventuali resti assunzionali. Il criterio guida resta la sostenibilità prospettica degli oneri, a garanzia degli equilibri di bilancio presenti e futuri.
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Nota della Redazione
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