Responsabilità contabile per mancata restituzione del finanziamento revocato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 34 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce un contributo o un finanziamento pubblico è titolare di un rapporto di servizio con l’ente erogante, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta. La responsabilità amministrativo-contabile si estende alle persone fisiche che abbiano diretto, rappresentato o amministrato le società beneficiarie, quando la loro condotta abbia inciso sulla mancata realizzazione del programma o sullo sviamento delle risorse. Il danno erariale si cristallizza con il provvedimento di revoca del finanziamento, poiché solo da quel momento il percettore perde il titolo al godimento delle somme. La condotta può essere qualificata a titolo di dolo contrattuale, consistente nell’inadempimento volontario e cosciente delle obbligazioni assunte, senza che occorra la piena consapevolezza del pregiudizio per l’Erario.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata, operante nel settore della grande distribuzione, presentava domanda di agevolazione regionale per la ristrutturazione e l’acquisto di attrezzature di un punto vendita. Ottenuto il finanziamento ed erogata la prima tranche, la società rendicontava le spese mediante un elenco di fatture, in parte emesse da soggetti diversi da quelli indicati nei preventivi originari.

Poco dopo l’erogazione, la società cessava l’attività e non provvedeva al rimborso delle rate. L’ente concedente revocava il finanziamento e segnalava la vicenda alla Procura contabile, che citava in giudizio la società, il suo amministratore unico e un’ulteriore società, ritenuta destinataria dello sviamento delle risorse, chiedendo il risarcimento di complessivi euro 70.683,28 a titolo di dolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione. Secondo i convenuti, il termine di centoventi giorni per il deposito decorreva dalla sottoscrizione dell’invito a dedurre. La Corte chiarisce invece che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, c.g.c., il termine per le deduzioni decorre dalla notificazione dell’invito e non dalla sua sottoscrizione; considerata la sospensione feriale, il deposito è tempestivo.

Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. La Corte accoglie la tesi della Procura secondo cui il dies a quo va ancorato alla data della revoca del finanziamento. Prima di quel momento il danno è solo potenziale, permanendo in capo al percettore un titolo legittimante al trattenimento delle somme. Il Collegio precisa inoltre che l’art. 66 c.g.c., con il suo regime di interruzione e proroga, non si applica ai fatti anteriori all’entrata in vigore del codice, in forza dell’art. 2, comma 2, dell’allegato n. 3. Non verificatasi la prescrizione, rilevano gli atti interruttivi successivi.

Nel merito, la Corte afferma la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, richiamando la giurisprudenza di legittimità e della stessa Sezione. La responsabilità si estende a chi ha amministrato la società beneficiaria, distogliendo le risorse dalle finalità preordinate. Nel caso concreto, l’amministratore conosceva gli obblighi imposti dal bando e li ha consapevolmente violati, non assicurando il mantenimento della qualifica di impresa commerciale né la destinazione dei beni, e non provvedendo alla restituzione dopo la revoca.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte qualifica la condotta come dolosa, ravvisando un dolo contrattuale nell’inadempimento volontario delle obbligazioni. Il danno è quantificato nel finanziamento mai restituito, pari a euro 70.683,28.

La domanda è invece respinta nei confronti della seconda società convenuta. Le circostanze addotte dalla Procura, pur suggestive, non costituiscono indici probatori univoci dell’utilizzo del finanziamento per la sua gestione, né è dimostrata la sua legittimazione passiva sotto il profilo del rapporto di servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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