Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale in materia pensionistica militare (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 92 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’istituto previdenziale abbia integralmente soddisfatto, in corso di causa, la pretesa del ricorrente, come confermato in udienza dalla difesa di quest’ultimo. La dichiarazione di cessazione non preclude però la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che va disposta in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., ogni qualvolta l’azione giudiziale si sia resa necessaria per il comportamento omissivo dell’ente e la pretesa sia risultata fondata. La riliquidazione del trattamento pensionistico operata dall’INPS in pendenza di giudizio, secondo i criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, integra pertanto l’integrale soddisfacimento della domanda e giustifica, al contempo, la condanna dell’istituto alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già Brigadiere Capo dei Carabinieri, cessava dal servizio il 29 marzo 2020 con un’anzianità complessiva di 44 anni e, al 31 dicembre 1995, di 17 anni e sei mesi. Titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo, chiedeva all’INPS il ricalcolo della quota retributiva secondo l’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, senza ottenere riscontro.

Con ricorso depositato il 1° febbraio 2024, il militare adiva dunque la Sezione giurisdizionale per la Calabria, invocando l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995, in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Costituitosi in giudizio, l’INPS rappresentava di avere già provveduto alla riliquidazione della pensione con decorrenza dal 29 marzo 2020 e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha verificato, sulla base della documentazione depositata dall’istituto previdenziale, l’intervenuto integrale soddisfacimento delle pretese del ricorrente. Il provvedimento di riliquidazione, adottato con decorrenza dal 29 marzo 2020, è stato valutato come idoneo a realizzare l’interesse sostanziale perseguito in giudizio, secondo i criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.

La circostanza risulta per tabulas ed è stata peraltro riconosciuta in udienza dalla stessa difesa del ricorrente, che ha aderito alla richiesta dell’INPS. Su queste basi il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore nella prosecuzione del giudizio.

Residua invece la questione delle spese. Il ricorrente ha insistito per la condanna dell’amministrazione, mentre l’INPS ha chiesto il rigetto. Il giudice ha accolto la domanda applicando il principio della soccombenza virtuale: la riliquidazione è intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio, a fronte di un’istanza rimasta a lungo priva di riscontro e di una pretesa che si è rivelata conforme alle indicazioni nomofilattiche della Corte.

Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono pertanto poste a carico dell’INPS e liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come indicato nel dispositivo letto in udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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